LA VALUTAZIONE DEL RUMORE NELL'ELABORARE UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E' UNA COSA SERIA, IL D.LGS. N. 81/2008 SANZIONA IL DATORE DI LAVORO CHE NON ELABORA IL DVR SECONDO LE INDICAZIONI DEL T.U SULL SICUREZZA.
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QUELLO CHE SEGUE E' UN PICCOLO RIASSUNTO DI COME SI VALUTA IL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI
Valutazione del rischio vibrazioni nei cantieri edili
1. Premessa
Il D.Lgs n.187/05 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni”, prevede, all’art.4 , che il datore di lavoro valuti i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
La valutazione deve essere documentata in forma scritta e la redazione del documento di valutazione deve essere effettuata entro il primo gennaio 2006, salvo il caso delle imprese familiari o con numero complessivo di dipendenti uguale o inferiore a dieci che sono esentate dalla redazione del documento. A tale ultimo proposito corre l’obbligo di segnalare che l’esenzione dalla redazione in forma scritta del documento non esime il datore di lavoro dall’effettuazione della valutazione e dall’esplicitare, se richiesto, i criteri che lo hanno portato ai risultati di tale valutazione.
Quando dalla valutazione dei rischi emerga che per qualche lavoratore sono superati i valori di azione (2,5 m/sec2 per le vibrazioni mano-braccio e 0,5 m/sec2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero), è necessario elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione.
I criteri per la redazione di tale programma sono indicati nell’art. 5 della norma, nel presente documento ci si limita a segnalare che nel programma deve essere previsto almeno: la sostituzione entro il 07.07.2010 delle attrezzature che producono il superamento del livello limite di esposizione (o la drastica riduzione dei tempi di esposizione in modo da rientrare nei limiti); la fornitura di mezzi personali di protezione dalle vibrazioni e di indumenti per proteggere i lavoratori dal freddo e dall’umidità; il programma di manutenzione delle macchine; le azioni condotte o da condurre per la formazione e l’informazione dei lavoratori.
Secondo le opinioni prevalenti l’obbligo di redazione del programma riguarda anche i datori delle imprese familiari o con un numero di dipendenti uguale o inferiore a dieci.
La valutazione del rischio vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione, e ciò per ciascuno dei lavoratori che facciano uso di macchine o attrezzature che producano vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o l’intero corpo.
Se tale livello risulta inferiore ai livelli di azione (2,5 m/sec2 per vibrazioni mano-braccio e 0,5 m/sec2 per vibrazioni corpo intero) la norma prevede a carico dei datori di lavoro, l’informazione e la formazione i cui contenuti sono indicati all’art.6 del D.Lgs n.187/2005.
Di norma l’informazione e la formazione avvengono nell’ambito dei corsi previsti dall’art. 22 del D.Lgs n.626/94 eventualmente integrati, specie a livello informativo, con i metodi tradizionali già in uso (di distribuzione materiale informativo, schede macchina, etc.).
Se il livello di esposizione risulta compreso tra il livello di azione appena definito e il livello limite (5m/sec2 per vibrazioni mano-braccio e 1,15 m/sec2 per vibrazioni corpo intero), oltre all’elaborazione del programma di misure tecniche e organizzative di cui si è accennato e alla informazione e formazione dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà sottoporre i lavoratori interessati a sorveglianza sanitaria tramite il medico competente che provvederà all’istituzione e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio.
Ove, infine, la valutazione evidenzi il superamento del limite di esposizione e fermo restando la possibilità delle deroghe di cui all’art.9 della norma è necessario riportare la esposizione al di sotto di tale limite.
Tale regola ammette eccezione nel caso di attrezzature messe a disposizione dei lavoratori in data antecedente al 6 luglio 2007: in tali caso l’obbligo del rispetto dei valori limite decorre dal 6 luglio 2010.
In tale ultima ipotesi, ovviamente il datore di lavoro è tenuto almeno ad adempiere a quanto previsto nel caso di superamento del valore di azione con l’avvertenza che le misure di prevenzione e protezione da attuare (e indicare nell’apposito programma) saranno realizzate compatibilmente alle esigenze produttive dell’azienda e ciò, in particolare, per ciò che concerne la riduzione dei tempi di esposizione e la sostituzione delle attrezzature.
2. I metodi per effettuare la valutazione
Seguendo il metodo già sperimentato per la valutazione dell’esposizione al rischio rumore e coerentemente a quando indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” elaborate dall’ISPESL, il percorso logico per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni può essere sintetizzato come segue:
1) Individuare i lavoratori esposti al rischio
2) Per ogni lavoratore esposto al rischio individuare la (o le) fonti di esposizione, nonchè il tempo di esposizione (giornaliero o settimanale ma comunque rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro)
3) Individuare (marca e tipo) le singole macchine o attrezzature utilizzate
4) In relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate individuare il livello di esposizione nel corso di utilizzo della singola macchina ed attrezzatura
5) Determinare il livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.
2.1 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio
Naturalmente l’individuazione discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, a tal fine può essere di valido aiuto l’analisi delle schede per gruppi omogenei di lavoratori riportate nel manuale “Conoscere per prevenire n.12” Vol. II edito dal CPT di Torino.
Dall’analisi di tali schede, la cui completezza e rispondenza alla realtà operativa dei cantieri è stata attestata (a norma dell’art. 16 del D.Lgs n.494/96) anche dalla Commissione Consultiva permanente del Ministero del Lavoro, risultano esposti a vibrazioni i lavoratori espletanti le mansioni riportate nell’Allegato 1 (colonna 2).
2.2. Individuazione del tempo di esposizione al rischio
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive condizioni di lavoro.
Fermo restando che la determinazione del tempo di esposizione è di competenza del valutatore che, quindi, si potrà discostare dalle indicazioni fornite nel seguito sulla base di apposite rilevazioni, si forniscono i criteri di base per individuare il tempo di esposizione in assenza di specifiche rilevazioni sul campo.
Per gran parte delle mansioni, la percentuale del tempo dedicato alle singole lavorazioni che inducono vibrazioni è direttamente ricavabile dalle schede citate nel paragrafo precedente ed è riportata, assieme all’attrezzatura fonte di vibrazioni, nell’allegato n. 1 (colonne 3 e 5).
Nei pochi casi nei quali il tempo di esposizione al rischio vibrazioni non sia ricavabile direttamente dalla lettura delle schede per gruppi omogenei è stata condotta una specifica campagna di rilevazioni sul campo che ha consentito di completare le informazioni necessarie per tutti i lavoratori esposti al rischio.
Nell’allegato 1, nei casi in cui il tempo di esposizione al rischio vibrazioni correlati all’uso di una specifica macchina od attrezzatura non è direttamente ricavabile dalla scheda per gruppi omogenei, sono riportati i tempi di esposizione al rischio vibrazioni correlati alla singola macchina o attrezzatura che le produce.
Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi.
Sarà compito del valutatore, in relazione alle metodologie di lavoro adottate dalla singola impresa, stimare l’entità della riduzione da apportare alle percentuali di esposizione indicate nella colonna 3 dell’allegato 1 (riportandole, per le sole attrezzature che interessano, nello schema di calcolo esemplificato al punto 4 della presente nota). In genere il coefficiente di riduzione sopra esplicitato tiene conto anche dell’attenuazione delle vibrazioni conseguente all’utilizzo di dispositivi individuali di protezione (vedi punto 3 della presente nota).
La percentuale del tempo di effettiva esposizione (ottenuto moltiplicando i valori di colonna 3 con quelli dei coefficienti di riduzione di cui sopra) potrà essere riportata nello schema di calcolo esemplificato al punto 4 della presente nota.
2.3. Individuazione delle singole macchine utilizzate che possano indurre vibrazioni sul sistema mano-braccio o sull’intero corpo.
E’ necessario a tal fine redigere un apposito elenco in cui sono riportate:
- categoria della macchina o attrezzatura (p. es. carrello sollevatore)
- marca (p.es. Fiat-OM)
- modello (p. es. E – 25 N)
Gli stessi dati, per ciascuno dei lavoratori interessati saranno riportati nello schema di calcolo esemplificato al punto 4 della presente nota.
2.4. Individuazione del livello di vibrazioni indotte sul sistema mano-braccio o sull’intero corpo dalle singole macchine o attrezzature utilizzate.
E’ questa indubbiamente la fase più delicata e complessa dell’intera valutazione.
Ovviamente il metodo più sicuro e preciso per individuare il livello di vibrazioni indotte sul sistema mano-braccio o sull’intero corpo dalle singole macchine o attrezzature utilizzate è quello di procedere a specifiche misurazioni nelle condizioni effettive di uso delle attrezzature, adottando a tal fine le metodologie di cui alle norme ISO 5349-1 e ISO 2631-1.
E’ noto quanto tali misurazioni siano complesse e costose e, anche per questi motivi, la normativa consente di dedurre i livelli di vibrazioni o presso banche dati dell’ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori.
2.4.1. Utilizzazione delle informazioni fornite dal fabbricante
Per quanto concerne le informazioni fornite dal fabbricante ricordiamo che per attrezzature marcate CE (in genere commercializzate dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/96) il fabbricante ha l’obbligo di indicare nelle istruzioni per l’uso delle macchine tenute a mano “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/sec2” e che se l’accelerazione non supera tale valore occorre segnalarlo; analogamente, per quanto riguarda le attrezzature che inducono vibrazioni sul corpo intero, il fabbricante ha l’obbligo di segnalare se si supera il valore di azione di 0,5 m/sec2.
Peraltro occorre notare che, molto spesso e specie nei casi in cui le prove presso il fabbricante siano state condotte in condizioni diverse da quelle riscontrabili in opera (in genere seguendo normative di prova diverse da quelle prescritte dalla ISO 5349-1 o dalla ISO 2631-1)*, il dato fornito dal fabbricante (“valore dichiarato” nella Banca dati ISPESL) non è immediatamente utilizzabile salvo correggerlo seguendo le metodiche indicate nelle tabelle 4,5 e 6 della “Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL e ciò per le attrezzature che inducono vibrazioni mano-braccio.
Per ciò che concerne le vibrazioni corpo-intero, molto spesso i fabbricanti non dichiarano valori di accelerazione superiori al valore di azione (0,5 m/sec2) ma, dalle rilevazioni in opera e in alcuni casi, si riscontrano valori superiori a detto valore di azione e, assai raramente, valori superiori a quello limite (1,15 m/sec2): in tali casi i criteri per le correzioni saranno dedotti dal valutatore esaminando attrezzature della stessa tipologia (e, possibilmente, marca) presenti nella banca dati ISPESL.
Ove viceversa il fabbricante, nelle istruzioni per l’uso che devono accompagnare la macchina, indichi il livello di vibrazione in condizioni d’uso identiche o fortemente simili a quelle riscontrabili in cantiere, i valori indicati potranno essere assunti senza le correzioni sopra indicate o, per prudenza, apportando modeste correzioni per tener conto della vetustà della macchina, dello stato di manutenzione, etc.
· Sulla Banca dati ISPESL, una volta individuata (tipologia, marca, modello) l’attrezzatura che interessa, cliccando sul modello si accede alla scheda tecnica nella quale la norma di prova è indicata.
2.4.2 Utilizzazione della Banca dati ISPESL
Premesso che la Banca dati ISPESL è disponibile sul sito
www.ispesl.it (o direttamente
da home page cliccando “Novità” oppure cliccando Documentazione-Banche dati-Banca Dati Vibrazioni) nel suo utilizzo ci si potrà trovare di fronte a varie situazioni per ciascuna delle quali proponiamo le possibili soluzioni.
Caso 1
Per la macchina interessata sono disponibili sulla banca dati i livelli di vibrazione in condizioni d’uso identiche o simili a quelle riscontrabili in cantiere ( riportati nelle schede macchina sotto la dizione“valore massimo misurato”).
In tal caso saranno assunti i dati riportati in banca dati.
Caso 2
Per la macchina interessata non sono direttamente disponibili i valori in opera sulla banca dati; viceversa sono disponibili i dati relativi a valori dedotti da prove condotte in
laboratorio (riportati nelle schede macchina sotto la dizione “valori dichiarati”).
In tale caso e salva la programmazione di successive misure di controllo in opera si assumerà quale valore di accelerazione in opera il “valore dichiarato” corretto in base a quanto indicato al paragrafo 2.4.1.
Caso 3
Attrezzature per le quali non sono disponibili informazioni sulla Banca dati o da parte del fabbricante (macchine non marcate CE, in generale).
Si assume prudenzialmente quale valore di base per effettuare la valutazione quello della peggiore attrezzatura dello stesso tipo presente in banca dati, eventualmente maggiorato per tener conto dell’obsolescenza e del livello di manutenzione.
N.B. Al fine di integrare i dati presenti nella Banca Dati ISPESL sono riportati in allegato 2 i risultati delle prove condotte sul campo dal Politecnico di Torino e relative ad alcune attrezzature particolari in uso nei cantieri edili.
2.5 Determinazione del livello di esposizione normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
Tale livello si ottiene applicando la formula:
A 8 = A ( E )1/2
In cui:
A è il livello di vibrazione assunto con i criteri di cui al punto precedente.
E è l’esposizione percentuale effettiva di cui al punto 2.2.
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a vibrazioni indotte da più di una attrezzatura la formula da utilizzare è la seguente:
A8 = ( A12 x E1 + A2 2 x E2 + ……… )1/2
In cui A1, A2…… e E1, E2….. si riferiscono alla singola fonte di vibrazioni.
3 L’utilizzo di mezzi personali di protezione.
Nel caso di vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio l’utilizzo di guanti antivibranti dichiarati tali dal fabbricante consente di ridurre (a volte in modo notevole) il livello di vibrazioni percepite dal lavoratore specie per ciò che concerne macchine del tipo decespugliatori, motoseghe e smerigliatrici: in tali casi e in assenza di indicazioni da parte del fabbricanti si può assumere una riduzione del livello di vibrazione pari a quello indicato nella tabella 7 della “Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL.
Ovviamente, se si dispone delle indicazioni del fabbricante, si assumerà quale livello di attenuazione quello indicato dal fabbricante stesso che, spesso, raggiunge valori ancora più interessanti.
Meno nette (dipende dal tipo di guanto) sono le riduzioni riscontrate per martelli demolitori e roto-perforatori; in numerosi casi l’uso di guanti può essere persino controindicato: in tali casi è necessario affidarsi esclusivamente a quanto indicato dal produttore.
Ancora più complesso è il caso dell’attenuazione prodotta nel caso delle vibrazioni interessanti il corpo intero: per valutare l’attenuazione prodotta da eventuali sistemi (passivi o, meglio ancora, attivi) è necessario disporre di informazioni specifiche e sicuramente affidabili.
4 Esempi di valutazione relativi a casi concreti
Esempio n.1
Nominativo del lavoratore: ……………..
Natura dell’opera: Manutenzione verde
Tipologia: Manutenzione verde
Gruppo omogeneo: Addetto decespugliatore a motore
Macchine utilizzate: Decespugliatore Einhell Vip 52
Riferimento scheda CPP 12 (v. All. 1)
Macchine utilizzate
(v. All.1)
% tempo lavorazione
(v. All.1)
Coeff. Correzione
(v. paragr. 2.2)
% tempo effettiva
E -Vibrazione max
A m/sec2)
Scheda n. 283
Decespugliatore
Einhell Vip 52
0,70 0,50 0,35 4,3
Livello di esposizione A8 = 4,3 x (0,35)1/2 = 2,54 m/sec2
Il valore della vibrazione max è tratto dalla Banca Dati ISPESL
oppure Il valore della vibrazione max è stato dedotto dal dato dichiarato dal fabbricante, maggiorato secondo i criteri suggeriti nella “Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL.
Il coefficiente di correzione è stato dedotto da rilevazioni sul campo (e tiene conto dell’utilizzo di mezzi personali di protezione*)
* Inserire tale dizione solo nel caso in cui di faccia uso di DPI e indicare il tipo di DPI.
Il presente schema di calcolo, completato con le indicazioni di cui sopra, può costituire il documento di valutazione del rischio vibrazioni relativo al lavoratore interessato: la raccolta di tutti i documenti analoghi relativi ai lavoratori dell’impresa soggetti al rischio costituisce il documento di valutazione richiesto dalla norma.
VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
REGIONI OPERATIVE : ABRUZZO MOLISE MARCHE LAZIO PUGLIA-