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ANALISI ACQUA -APE-TERMOGRAFIA-CONDENSE-VIDEOISPEZIONI-RICERCA TUBI - CAMPI ELETTROMAGNETICI

STUDIO TECNICO CHIMICO-VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SICUREZZA D.LGS n.81/08-TERMOGRAFIA- VIDEOISPEZIONI- PERIZIE FONOMETRICHE VIBRAZIONI-ANALISI ACQUA FUMI E CONTROLLO CANNE FUMARIE- PERIZIE SPECIALISTICHE PER FENOMENI DI CONDENSE - CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI -CERTIFICAZIONE ENERGETICA- RICERCA CONDUTTURE INTERRATE- ANALISI TERMOGRAFICHE-PREZZI CONTENUTI EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it caso.gianluca@virgilio.it

sabato 19 giugno 2010

TERMOGRAFIA PER EDIFICI -CONTROLLO OSMOSI IMBARCAZIONI - NATANTI- VIDEOISPEZIONE CONDOTTE E CANNE FUMARIE

T E R M O G R A F I A  EDILIZIA E NAUTICA -   APE -ATTESTATO DI PRESTAZIONE  ENERGETICA

ESEGUO TERMOGRAFIE SU EDIFICI E IMBARCAZIONI PER RISOLVERE I SEGUENTI PROBLEMI:
- VERIFICA DI LESIONI SULLE CARENE RIPARATE
- VERIFICA OSMOSI SU SCAFI IN VTR
- PROBLEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONI
- PERIZIA TERMOGRAFICA DI TUTTA L'IMBARCAZIONE
- CONDENSE
- INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA
- PERDITE ACQUA DA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
- ISOLAMENTO DEI FORNI
- IMPIANTI ELETTRICI
- VERIFICA DISPERSIONI TERMICHE TERRAZZI E TETTI
- CERTIFICAZIONE ENERGETICA ISCRITTO ELENCO CERTIFICATORI EMILIA ROMAGNA

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 o chiamare al n. 340-5268303.  
CON ABILITAZIONE IN TERMOGRAFIA DI 3 LIVELLO

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VIDEOISPEZIONE E BONIFICHE AMBIENTALI

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sabato 12 giugno 2010

PER APPROFONDIMENTO TERMOGRAFIA

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BONIFICA AMBIENTALE

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giovedì 8 ottobre 2009

D.Lgs. 152/2006 T.U. AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOFERA

VALUTIAMO INCARICHI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA- ANALISI CHIMICHE EMISSIONI

L’Art. 272 (commi 1 e 5) del D.Lgs. 152/2006 individua le attività e gli impianti classificati ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. Per tali attività:
non è previsto il rilascio di un autorizzazione
non è obbligatoria alcuna comunicazione (nemmeno nel caso di inserimento in impianti già autorizzati).

Tuttavia nel caso in cui la Ditta lo ritenga opportuno può essere presentata un’esplicita richiesta di esenzione utilizzando il modello apposito a cui è allegato l’elenco degli impianti e attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. E’ cura della Ditta, che inoltra la domanda di esenzione, barrare le voci che la riguardano all’interno dell’elenco succitato.

La Provincia valuta la richiesta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e rilascia la comunicazione di esenzione.


L’Amministrazione Provinciale valuta la sussistenza dei requisiti dell’inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; successivamente può provvedere al rilascio di una comunicazione di esenzione o, in caso lo ritenga necessario, alla richiesta di ulteriori integrazioni; nel caso ritenga che la ditta non sia esentabile può procedere con l’invio alla ditta di una comunicazione di obbligo di presentazione domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 o in alternativa di adesione ad un’autorizzazione a carattere generale.

AGGRAFFATURA, ALESATURA, BORDATURA, BURATTATURA, CALANDRATURA, CESOIATURA, CONIFICATURA, FILETTATURA, FORATURA, FRESATURA, FUSTELLATURA, IMBUTITURA, LIMATURA, MASCHIATURA, PIALLATURA, PIEGATURA, RASTREMATURA, STAMPAGGIO E TAGLIO A FREDDO, TORNITURA, TRANCIATURA, TRAPANATURA.

Vengono ritenute ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante anche quelle lavorazioni meccaniche diversamente definite ma assimilabili a quelle sovrariportate per tipologia di lavorazione.

• Non possono invece essere considerate lavorazioni meccaniche ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante i seguenti trattamenti meccanici superficiali dei metalli:
AFFILATURA, CARTEGGIATURA, FINITURA, GRANIGLIATURA, LAPIDELLATURA, LAPPATURA, LASTRATURA, LEVIGATURA, LUCIDATURA MECCANICA, MOLATURA, RETTIFICA, SABBIATURA, SATINATURA, SBAVATURA, SMERIGLIATURA, SPAZZOLATURA.

Queste lavorazioni, come pure quelle diversamente definite ma ad esse assimilabili per tipologia di lavorazione, si devono avvalere di Autorizzazione Generale Generica in quanto classificate come impianti ed attività in deroga di cui all’Art. 272 commi 2 e 3 Parte V del D.Lgs. 152/2006, ricomprese al punto 34) dell’elenco All. 2 all’autorizzazione generale generica.


2. Attività/impianti non considerabili ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante a causa di emissioni specifiche

Sono soggetti ad autorizzazione in procedura ordinaria:
• gli impianti o attività che, pur individuati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
• gli impianti o attività che, pur individuati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, utilizzino le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs. 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.


3. Impianti termici

Gli impianti termici con potenzialità superiore alle soglie previste all’art. 269 comma 14 non possono essere esentati ma devono essere sottoposti ad autorizzazione (in procedura ordinaria o generale generica).

fac-simile di domanda

ALLEGATO A) (autorizzazione di carattere generale)
ALLEGATO A1) per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell’Elenco impianti attività in deroga (Allegato B);
Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
ATTIVITÀ IN DEROGA
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale




Richiedere preventivo di spesa inviando una e-mail a
caso.gianfranco@virgilio.it
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domenica 15 marzo 2009

DVR O DUVRI NEL CONDOMINIO- DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO

ATTENZIONE ,MOLTI AMMINISTRATORI TROVANO DELLE DIFFICOLTA' NEL RICHIEDERE I FONDI PER LA ELABORAZIONE DEL DVR O DUVRI,( CIRCA € 500,00) PERCHE' NELLE ASSEMBLEE IL SOLITO CONDOMINO INFORMATO......SOSTIENE CHE NON ESISTE L'OBBLIGO, IN QUANTO IL CONDOMINIO NON E' DATORE DI LAVORO.

LA DEFINIZIONE DEL DATORE DI LAVORO DATO DAL D.LGS N.81/08 E' MOLTO AMPIO ED E' DEFINITO NELL'ARTICOLO N. 2 DELLA STESSA LEGGE. IN SINTESI VIENE CONSIDERATO DATORE DI LAVORO COLUI CHE DISPONE DI POTERE DECISIONALE E DI SPESA.

E' BENE RICORDARE A TUTTI, CHE DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO T.U SULLA SICUREZZA SONO ESCLUSI SOLO I LAVORI DOMESTICI , LE LEZIONI DI RIPETIZIONE EFFETTUATE A DOMICILIO E L'ASSIS
TENZA AGLI ANZIANI .

CONSIGLIO DI PORTARE IN ASSEMBLEA COPIA DEL TESTO CHE HO RICHIAMATO PER FORNIRE IDONEA RISPOSTA AI DOTTI DI TURNO.

CI SONO VOLUTI TRE ANNI PER FAR CAPIRE CHE, RICHIEDERE LE ANALISI DELL'ACQUA DEPOSITATA NEI SERBATOI CONDOMINIALI, RIENTRA TRA GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI -D.LGS 31/2001 e D.LGS 27/2002.

NON AUGURO A NESSUNO DI TROVARSI NELLE VESTI DI COMMITTENTE/AMMINISTRATORE IN CASO DI INFORTUNIO SUBITO NEL CONDOMINIO, DA UN ELETTRICISTA ,IDRAULICO, ADDETTI AL GIARDINAGGIO E ALLE PULIZIE O MURATORE.

PRECISO CHE CON LA NUOVA LEGGE SULLA SICUREZZA E' DIVENTATA UN' IMPRESA ARDUA SE NON IMPOSSIBILE DIMOSTRARE DAVANTI AL GIUDICE PENALE, IL RISCHIO ELETTIVO ,UNICA VIA DI SALVEZZA PER IL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE IN CASO DI INFORTUNIO.

IL 19 FEBBRAIO 2009 IL MINISTERO HA RISPOSTO ALL'INTERPELLO DELL'ANACI PRECISANDO LA OBBLIGATORIETA' DI PREDISPORRE IL DUVRI NEL CONDOMINIO.
......DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. III

Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.
OGGETTO: Condominio - D.Lgs. 81/2008

Con riferimento ai quesiti in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti.

1. L’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede, al comma 3, che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, promuove la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Pertanto risulta evidente che, in caso di affidamento di lavori all’interno del condominio, dovrà essere redatto un unico DUVRI per ogni condominio per i quali vi siano affidamenti di appalti od opere che possano comportare interferenze.

Giova peraltro precisare ulteriormente che, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e segg. del medesimo testo normativo.

2. Ai sensi dell’art. 32 del D.L. 207/2008, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”, è prorogata al 16 maggio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), nonché le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La proroga pertanto non riguarda la materia oggetto dei quesiti.

3. L’obbligo di procedere alla valutazione del rischio è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 4 del D.lgs. 626/94 ed è pertanto vigente dalla data di entrata in vigore di tale decreto; i datori di lavoro a cui siano affidati lavori nel condominio erano già in precedenza obbligati alla valutazione di rischi.

Per quanto riguarda la produzione delle singole valutazioni dei rischi ai fini della redazione del DUVRI, non sembra che la legge preveda tale obbligo a carico dei datori di lavoro affidatari, disponendo in via generale a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (art. 26, comma 2 lett. b) e non applicandosi le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI - ai sensi del successivo comma 3 dell’art. citato - ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non richiede particolari requisiti ai fini della redazione del DUVRI.

5. Per quanto riguarda l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria per le imprese di pulizia, occorre far riferimento al titolo IX, capo I “protezione da agenti chimici “ del D.Lgs. 81/2008, e precisamente al combinato disposto degli artt. 229 e 224. Ai sensi della norme citate, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, salvo che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, essendo sufficienti a ridurre il rischio le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi.

IL DIRIGENTE

(Avv. Lorenzo Fantini)

ricevuta il 19.02.2009

Oggetto: interpello ANACI



BUONA FORTUNA

LAVORO - Nozione di rischio elettivo - Individuazione - Criteri - Distinzione del rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa. E’ qualificato come “rischio elettivo” una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Sicché, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047

domenica 22 febbraio 2009

TERMOGRAFIA IN EDILIZIA


LE APPLICAZIONI DELLA TERMOGRAFIA IN EDILIZIA

Per affrontare i problemi del risparmio energetico, i lavori di riqualificazioni energetiche in ediliza, sono state approvate una serie di leggi, tra le quali la legge sul risparmio energetico -d.lgs. n.192/05, dlgs. n.311/06 ed in seguito la EnEV 2002. Tali leggi tendono a favorire ed a regolare tutta una serie di misure per il risparmio energetico nella costruzione dei nuovi edifici ma anche nella pianificazione delle opere di risanamento degli edifici esistenti. Nuovi materiali, nuovi metodi di lavorazione e tempi di costruzione sempre più stretti richiedono un grande impegno da parte di coloro che si occupano del progetto, delle imprese che si occupano della realizzazione e da parte di chi è responsabile del controllo. Oggi è necessario pianificare efficacemente le opere di costruzione e risanamento nonché controllare e documentare il rispetto della qualità dell’opera, in particolare l’impermeabilità all’aria e l’isolamento termico. In ognuno di questi casi la Thermografia fornisce importanti informazioni e documenta lo stato delle opere.

La termografia ad infrarossi trova la propria applicazione in molti settori:
In fase di localizzazione e verifica delle tubazioni, e di eventuali perdite, la termografia risulta molto efficace, anche nel caso di tubazioni idrauliche posate sotto il pavimento o interrate. Grazie alla Thermografia è possibile individuare e documentare, in modo semplice e veloce, anche eventuali fughe nei sistemi di riscaldamento centralizzato.

Individuazione di difetti strutturali
Difetti strutturaliLa termografia ad infrarossi rappresenta il metodo più veloce ed efficace per individuare eventuali difetti strutturali ed è in grado di documentare la qualità e l’adeguata esecuzione delle opere di costruzione. La termografia è in grado di visualizzare, sotto forma di immagine termica a colori, un’eventuale dispersione termica, l’umidità nonché eventuale permeabilità all’aria degli edifici.


Visualizzazione di dispersioni energetiche
DispersioniLe zone di dispersione termica non rappresentano solo uno spreco d’energia. In questi punti l’umidità dell’aria può portare alla comparsa di condensa o infiltrazioni. Di conseguenza possono comparire muffe con tutti i rischi ad esse connessi per la salute dell’uomo. Inoltre, i punti di dispersione termica sono a volte anche punti di dispersione acustica. Un ottimale isolamento termico costituisce, nella maggior parte dei casi, anche un buon isolamento acustico. La Thermografia permette di individuare facilmente i punti di dispersione termica.

Pianificazione e risanamento
RisanamentoLa tecnica dell’infrarosso viene impiegata nella pianificazione delle opere di risanamento, ma anche per la garanzia di qualità e per il collaudo di edifici di nuova costruzione. Durante l’essiccazione, l’immagine termica permette di verificare lo stadio raggiunto dalla procedura stessa e quindi di ottimizzarne impiego e durata.


Restauro degli edifici
RestauroLa termografia ad infrarossi è in grado di fornire preziose informazioni nel caso di restauro di edifici e monumenti. Attraverso le immagini all’infrarosso è possibile visualizzare le costruzioni reticolari ricoperte da intonaco. In questo modo è possibile, ad esempio, valutare l’utilità di intervenire sulla parte interessata. E’ inoltre possibile localizzare distacchi d’intonaco dalle pareti ed adottare le misure necessarie al relativo consolidamento.

Individuazione di permeabilità all’aria
ImpermeabilitàUn’ulteriore abituale applicazione è rappresentata dall’individuazione di permeabilità all’aria durante il rilevamento del tasso di ricambio d’aria tramite la procedura Blower-Door, con la quale si crea una depressione all’interno dell’edificio. Nei punti di non ermeticità, l’aria fredda penetra all’interno dell’edificio e la differenza di temperatura viene visualizzata dalla termocamera a infrarossi. Così, i punti di non ermeticità possono essere individuati ed eliminati prima che l’applicazione di rivestimenti e costruzioni interne rendano l’eliminazione di tali difetti strutturali troppo dispendiosa, in termini di costi e di tempo.

Controllo infiltrazioni su tetti a terrazzo
InfiltrazioniLa localizzazione di perdite su tetti piani rappresenta un’altra applicazione tipica dell’infrarosso. Poiché nei punti ove vi sono delle infiltrazioni nel tetto il calore del sole viene trattenuto più a lungo, la termocamera consente di vedere e verificare l'entità dell'infiltrazione in modo assolutamente non invasivo. In questo modo si riducono i costi e la durata dei lavori di riparazione o addirittura è possibile evitare del tutto il risanamento del tetto. Allo stesso tempo è possibile localizzare tempestivamente le infiltrazioni, evitando la comparsa di muffe e i danni correlati ad una insufficiente essiccazione dei materiali.

Riscaldamento, aerazione, climatizzazione
AlimentareLa climatizzazione degli ambienti in cui ci troviamo influenza notevolmente il nostro benessere e la nostra efficienza. Il numero delle persone in malattia all’interno delle aziende può dipendere anche da una scorretta climatizzazione degli ambienti lavorativi. La termografia fornisce, ad esempio, immagini relative alla funzionalità di soffittature climatizzanti, caloriferi o sistemi di aerazione. Grazie alle informazioni ottenute è possibile organizzare in modo ottimale il posto di lavoro evitando postazioni di lavoro esposte alle correnti d’aria.

Per risolvere efficacemente i problemi sopra descritti invia una email a: caso.gianfranco@virgilio.it
per richiedere un sopralluogo ed un preventivo di spesa

sabato 7 febbraio 2009

CONTROLLO EMISSIONI NOCIVE GAS DI DISCARICA


CLASSE 1 DIV.1 GROUP ABC&D

ANALISI DI ARIA E ACQUA DI SITI CONTAMINATI


ANALISI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PER VERIFICHE PERIODICHE-
 
 STRUMENTAZIONE  UTILIZZATA: 


FOXBORO CENTURY OVA 108 GC - 
FOXBORO CENTURY OVA 128 GC
FOXBORO 1BX MIRAN IR - 
FOXBORO 1B2 MIRAN IR
PHOTO-IONIZZATORE UNU P1 - 101


- ANALISI CHIMICHE SPECIFICHE : ARIA - ACQUA - TERRENO
- CONTROLLO RADIAZIONI ALFA BETA GAMMA
- ANALISI ACQUA DI POZZI CON VIDEOISPEZIONE

D. Lgs. 13/01/2003 n. 36 - D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente
Attuazione della Direttiva europea relativa alle discariche di rifiuti e Nuovo testo unico Ambiente

Per leggere l'intero decreto legislativo INCOLLA il link E APRILO:
www.bitline.it/DL36.pdf

PREZZI MOLTO COMPETITIVI


SERVIZIO TECNICO PER COMUNI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

INVIARE EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it  CELL 3405268303

domenica 25 gennaio 2009

TERMOGRAFIA PER EDIFICI- RICERCA PERDITA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO


Sono disponibile ad eseguire indagini termografiche, per verificare isolamenti termici degli edifici, al fine di eliminare problemi di muffe allergenici o per individuare perdite dall'impianto termico con distribuzione a pavimento.

PER RICHIEDERE DEI PREVENTIVI DI SPESA INVIARE UNA EMAIL

caso.gianfranco@virgilio.it

STRUMENTAZIONE TERMOGRAFICHE DISPONIBILI:
-INFRAMETRICS 522 - 520 THERMASNAP-  525 TUTTE A COLORI
- AGEMA 870

IL PROBLEMA DELLA MUFFA IN CASA E' UNA COSA SERIA, LA NON RISOLUZIONE DEL PROBLEMA PUO' PROVOCARE GRAVI PROBLEMI DI SALUTE.

LA TERMOGRAFIA E' UTILIE PER LE SEGUENTI APPICAZIONI:


OPERE EDILI - rilevamento di sfaldature del cemento dall’acciaio nei ponti ; - rilevamento di infiltrazioni d’acqua nelle strutture ; - verifiche, controlli e collaudi riferiti al contenimento energetico.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - verifica presenza di difetti su cavi, giunti e isolatori ; - verifica grandi trasformatori ; - verifica integrità isolamento termico delle caldaie delle centrali elettriche ; - controllo di cuscinetti e parti rotanti nelle macchine elettriche soggette a surriscaldamento.
PROTEZIONE CIVILE - protezione, prevenzione e controllo da eruzioni vulcaniche ; - ricerca di fughe di gas o liquidi pericolosi ; - ricerca nel sottosuolo di tracciati elettrici, oleodotti e gasdotti ; - mappa termica di dighe, stadi, edifici per la prevenzione di collassi improvvisi; - ricerca di persone cadute in mare, disperse al buio, sommerse da terra o neve.
INDUSTRIA PETROLCHIMICA - controllo dei residui solidi all’interno di tubazioni ; - controllo di aree critiche sottoposte a temperature limite ; - ricerca di lesioni su grandi ciminiere ; - ottimizzazione e verifica del rendimento di torri di raffreddamento e scambiatori di calore. MEDICINA - studio del risanamento di ferite ; - controllo delle zone corporee interessate da fenomeni reumatologici ; - controllo di difetti circolatori.
ECOLOGIA - individuazione di aree vegetative in cattivo stato di salute ; - mappatura termica delle coste esposte a rischio industriale ; - controllo notturno della presenza di esemplari faunistici e dei loro movimenti.

BENI CULTURALI (Edifici storici) - verifica dello stato di salute ; - ricerca della natura del materiale ; - lettura dei corpi fabbrica aggiunti ; - individuazione di armature lignee intonacate ; - ricerca di canalizzazioni idriche e fognarie nascoste in pareti o pavimenti ; - mappa termica per la ricerca di rifacimenti e modifiche ; - ricerca del posizionamento e dimensionamento di elementi strutturali quali archi di scarico, pilastri di mattoni, architravature.

venerdì 5 dicembre 2008

VALUTAZIONE RUMORE E VIBRAZIONI E CAMPI ELETTROMAGNETICI

LA VALUTAZIONE DEL RUMORE NELL'ELABORARE UN DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E' UNA COSA SERIA, IL D.LGS. N. 81/2008 SANZIONA IL DATORE DI LAVORO CHE NON ELABORA IL DVR SECONDO LE INDICAZIONI DEL T.U SULL SICUREZZA.


EMAIL : caso.gianfranco@virgilio.it   cell. 3405268303
QUELLO CHE SEGUE E' UN PICCOLO RIASSUNTO DI COME SI VALUTA IL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI

VIBRAZIONI


Valutazione del rischio vibrazioni nei cantieri edili



1. Premessa

Il D.Lgs n.187/05 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni”, prevede, all’art.4 , che il datore di lavoro valuti i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

La valutazione deve essere documentata in forma scritta e la redazione del documento di valutazione deve essere effettuata entro il primo gennaio 2006, salvo il caso delle imprese familiari o con numero complessivo di dipendenti uguale o inferiore a dieci che sono esentate dalla redazione del documento. A tale ultimo proposito corre l’obbligo di segnalare che l’esenzione dalla redazione in forma scritta del documento non esime il datore di lavoro dall’effettuazione della valutazione e dall’esplicitare, se richiesto, i criteri che lo hanno portato ai risultati di tale valutazione.

Quando dalla valutazione dei rischi emerga che per qualche lavoratore sono superati i valori di azione (2,5 m/sec2 per le vibrazioni mano-braccio e 0,5 m/sec2 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero), è necessario elaborare ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione.

I criteri per la redazione di tale programma sono indicati nell’art. 5 della norma, nel presente documento ci si limita a segnalare che nel programma deve essere previsto almeno: la sostituzione entro il 07.07.2010 delle attrezzature che producono il superamento del livello limite di esposizione (o la drastica riduzione dei tempi di esposizione in modo da rientrare nei limiti); la fornitura di mezzi personali di protezione dalle vibrazioni e di indumenti per proteggere i lavoratori dal freddo e dall’umidità; il programma di manutenzione delle macchine; le azioni condotte o da condurre per la formazione e l’informazione dei lavoratori.

Secondo le opinioni prevalenti l’obbligo di redazione del programma riguarda anche i datori delle imprese familiari o con un numero di dipendenti uguale o inferiore a dieci.

La valutazione del rischio vibrazioni consiste nella determinazione del livello di esposizione, e ciò per ciascuno dei lavoratori che facciano uso di macchine o attrezzature che producano vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o l’intero corpo.

Se tale livello risulta inferiore ai livelli di azione (2,5 m/sec2 per vibrazioni mano-braccio e 0,5 m/sec2 per vibrazioni corpo intero) la norma prevede a carico dei datori di lavoro, l’informazione e la formazione i cui contenuti sono indicati all’art.6 del D.Lgs n.187/2005.

Di norma l’informazione e la formazione avvengono nell’ambito dei corsi previsti dall’art. 22 del D.Lgs n.626/94 eventualmente integrati, specie a livello informativo, con i metodi tradizionali già in uso (di distribuzione materiale informativo, schede macchina, etc.).

Se il livello di esposizione risulta compreso tra il livello di azione appena definito e il livello limite (5m/sec2 per vibrazioni mano-braccio e 1,15 m/sec2 per vibrazioni corpo intero), oltre all’elaborazione del programma di misure tecniche e organizzative di cui si è accennato e alla informazione e formazione dei lavoratori, il datore di lavoro dovrà sottoporre i lavoratori interessati a sorveglianza sanitaria tramite il medico competente che provvederà all’istituzione e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio.


Ove, infine, la valutazione evidenzi il superamento del limite di esposizione e fermo restando la possibilità delle deroghe di cui all’art.9 della norma è necessario riportare la esposizione al di sotto di tale limite.

Tale regola ammette eccezione nel caso di attrezzature messe a disposizione dei lavoratori in data antecedente al 6 luglio 2007: in tali caso l’obbligo del rispetto dei valori limite decorre dal 6 luglio 2010.

In tale ultima ipotesi, ovviamente il datore di lavoro è tenuto almeno ad adempiere a quanto previsto nel caso di superamento del valore di azione con l’avvertenza che le misure di prevenzione e protezione da attuare (e indicare nell’apposito programma) saranno realizzate compatibilmente alle esigenze produttive dell’azienda e ciò, in particolare, per ciò che concerne la riduzione dei tempi di esposizione e la sostituzione delle attrezzature.


2. I metodi per effettuare la valutazione

Seguendo il metodo già sperimentato per la valutazione dell’esposizione al rischio rumore e coerentemente a quando indicato nelle “Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro” elaborate dall’ISPESL, il percorso logico per effettuare la valutazione dell’esposizione al rischio vibrazioni può essere sintetizzato come segue:

1) Individuare i lavoratori esposti al rischio

2) Per ogni lavoratore esposto al rischio individuare la (o le) fonti di esposizione, nonchè il tempo di esposizione (giornaliero o settimanale ma comunque rappresentativo del periodo di maggior esposizione in relazione alle effettive situazioni di lavoro)

3) Individuare (marca e tipo) le singole macchine o attrezzature utilizzate

4) In relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate individuare il livello di esposizione nel corso di utilizzo della singola macchina ed attrezzatura

5) Determinare il livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

2.1 Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

Naturalmente l’individuazione discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, a tal fine può essere di valido aiuto l’analisi delle schede per gruppi omogenei di lavoratori riportate nel manuale “Conoscere per prevenire n.12” Vol. II edito dal CPT di Torino.

Dall’analisi di tali schede, la cui completezza e rispondenza alla realtà operativa dei cantieri è stata attestata (a norma dell’art. 16 del D.Lgs n.494/96) anche dalla Commissione Consultiva permanente del Ministero del Lavoro, risultano esposti a vibrazioni i lavoratori espletanti le mansioni riportate nell’Allegato 1 (colonna 2).


2.2. Individuazione del tempo di esposizione al rischio

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive condizioni di lavoro.

Fermo restando che la determinazione del tempo di esposizione è di competenza del valutatore che, quindi, si potrà discostare dalle indicazioni fornite nel seguito sulla base di apposite rilevazioni, si forniscono i criteri di base per individuare il tempo di esposizione in assenza di specifiche rilevazioni sul campo.

Per gran parte delle mansioni, la percentuale del tempo dedicato alle singole lavorazioni che inducono vibrazioni è direttamente ricavabile dalle schede citate nel paragrafo precedente ed è riportata, assieme all’attrezzatura fonte di vibrazioni, nell’allegato n. 1 (colonne 3 e 5).

Nei pochi casi nei quali il tempo di esposizione al rischio vibrazioni non sia ricavabile direttamente dalla lettura delle schede per gruppi omogenei è stata condotta una specifica campagna di rilevazioni sul campo che ha consentito di completare le informazioni necessarie per tutti i lavoratori esposti al rischio.

Nell’allegato 1, nei casi in cui il tempo di esposizione al rischio vibrazioni correlati all’uso di una specifica macchina od attrezzatura non è direttamente ricavabile dalla scheda per gruppi omogenei, sono riportati i tempi di esposizione al rischio vibrazioni correlati alla singola macchina o attrezzatura che le produce.

Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi.

Sarà compito del valutatore, in relazione alle metodologie di lavoro adottate dalla singola impresa, stimare l’entità della riduzione da apportare alle percentuali di esposizione indicate nella colonna 3 dell’allegato 1 (riportandole, per le sole attrezzature che interessano, nello schema di calcolo esemplificato al punto 4 della presente nota). In genere il coefficiente di riduzione sopra esplicitato tiene conto anche dell’attenuazione delle vibrazioni conseguente all’utilizzo di dispositivi individuali di protezione (vedi punto 3 della presente nota).

La percentuale del tempo di effettiva esposizione (ottenuto moltiplicando i valori di colonna 3 con quelli dei coefficienti di riduzione di cui sopra) potrà essere riportata nello schema di calcolo esemplificato al punto 4 della presente nota.



2.3. Individuazione delle singole macchine utilizzate che possano indurre vibrazioni sul sistema mano-braccio o sull’intero corpo.

E’ necessario a tal fine redigere un apposito elenco in cui sono riportate:

- categoria della macchina o attrezzatura (p. es. carrello sollevatore)
- marca (p.es. Fiat-OM)
- modello (p. es. E – 25 N)

Gli stessi dati, per ciascuno dei lavoratori interessati saranno riportati nello schema di calcolo esemplificato al punto 4 della presente nota.

2.4. Individuazione del livello di vibrazioni indotte sul sistema mano-braccio o sull’intero corpo dalle singole macchine o attrezzature utilizzate.

E’ questa indubbiamente la fase più delicata e complessa dell’intera valutazione.

Ovviamente il metodo più sicuro e preciso per individuare il livello di vibrazioni indotte sul sistema mano-braccio o sull’intero corpo dalle singole macchine o attrezzature utilizzate è quello di procedere a specifiche misurazioni nelle condizioni effettive di uso delle attrezzature, adottando a tal fine le metodologie di cui alle norme ISO 5349-1 e ISO 2631-1.

E’ noto quanto tali misurazioni siano complesse e costose e, anche per questi motivi, la normativa consente di dedurre i livelli di vibrazioni o presso banche dati dell’ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori.

2.4.1. Utilizzazione delle informazioni fornite dal fabbricante

Per quanto concerne le informazioni fornite dal fabbricante ricordiamo che per attrezzature marcate CE (in genere commercializzate dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/96) il fabbricante ha l’obbligo di indicare nelle istruzioni per l’uso delle macchine tenute a mano “il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/sec2” e che se l’accelerazione non supera tale valore occorre segnalarlo; analogamente, per quanto riguarda le attrezzature che inducono vibrazioni sul corpo intero, il fabbricante ha l’obbligo di segnalare se si supera il valore di azione di 0,5 m/sec2.

Peraltro occorre notare che, molto spesso e specie nei casi in cui le prove presso il fabbricante siano state condotte in condizioni diverse da quelle riscontrabili in opera (in genere seguendo normative di prova diverse da quelle prescritte dalla ISO 5349-1 o dalla ISO 2631-1)*, il dato fornito dal fabbricante (“valore dichiarato” nella Banca dati ISPESL) non è immediatamente utilizzabile salvo correggerlo seguendo le metodiche indicate nelle tabelle 4,5 e 6 della “Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL e ciò per le attrezzature che inducono vibrazioni mano-braccio.

Per ciò che concerne le vibrazioni corpo-intero, molto spesso i fabbricanti non dichiarano valori di accelerazione superiori al valore di azione (0,5 m/sec2) ma, dalle rilevazioni in opera e in alcuni casi, si riscontrano valori superiori a detto valore di azione e, assai raramente, valori superiori a quello limite (1,15 m/sec2): in tali casi i criteri per le correzioni saranno dedotti dal valutatore esaminando attrezzature della stessa tipologia (e, possibilmente, marca) presenti nella banca dati ISPESL.

Ove viceversa il fabbricante, nelle istruzioni per l’uso che devono accompagnare la macchina, indichi il livello di vibrazione in condizioni d’uso identiche o fortemente simili a quelle riscontrabili in cantiere, i valori indicati potranno essere assunti senza le correzioni sopra indicate o, per prudenza, apportando modeste correzioni per tener conto della vetustà della macchina, dello stato di manutenzione, etc.

· Sulla Banca dati ISPESL, una volta individuata (tipologia, marca, modello) l’attrezzatura che interessa, cliccando sul modello si accede alla scheda tecnica nella quale la norma di prova è indicata.


2.4.2 Utilizzazione della Banca dati ISPESL

Premesso che la Banca dati ISPESL è disponibile sul sito www.ispesl.it (o direttamente
da home page cliccando “Novità” oppure cliccando Documentazione-Banche dati-Banca Dati Vibrazioni) nel suo utilizzo ci si potrà trovare di fronte a varie situazioni per ciascuna delle quali proponiamo le possibili soluzioni.

Caso 1

Per la macchina interessata sono disponibili sulla banca dati i livelli di vibrazione in condizioni d’uso identiche o simili a quelle riscontrabili in cantiere ( riportati nelle schede macchina sotto la dizione“valore massimo misurato”).

In tal caso saranno assunti i dati riportati in banca dati.

Caso 2

Per la macchina interessata non sono direttamente disponibili i valori in opera sulla banca dati; viceversa sono disponibili i dati relativi a valori dedotti da prove condotte in
laboratorio (riportati nelle schede macchina sotto la dizione “valori dichiarati”).
In tale caso e salva la programmazione di successive misure di controllo in opera si assumerà quale valore di accelerazione in opera il “valore dichiarato” corretto in base a quanto indicato al paragrafo 2.4.1.

Caso 3

Attrezzature per le quali non sono disponibili informazioni sulla Banca dati o da parte del fabbricante (macchine non marcate CE, in generale).

Si assume prudenzialmente quale valore di base per effettuare la valutazione quello della peggiore attrezzatura dello stesso tipo presente in banca dati, eventualmente maggiorato per tener conto dell’obsolescenza e del livello di manutenzione.

N.B. Al fine di integrare i dati presenti nella Banca Dati ISPESL sono riportati in allegato 2 i risultati delle prove condotte sul campo dal Politecnico di Torino e relative ad alcune attrezzature particolari in uso nei cantieri edili.


2.5 Determinazione del livello di esposizione normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Tale livello si ottiene applicando la formula:

A 8 = A ( E )1/2

In cui:

A è il livello di vibrazione assunto con i criteri di cui al punto precedente.
E è l’esposizione percentuale effettiva di cui al punto 2.2.
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a vibrazioni indotte da più di una attrezzatura la formula da utilizzare è la seguente:

A8 = ( A12 x E1 + A2 2 x E2 + ……… )1/2

In cui A1, A2…… e E1, E2….. si riferiscono alla singola fonte di vibrazioni.


3 L’utilizzo di mezzi personali di protezione.

Nel caso di vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio l’utilizzo di guanti antivibranti dichiarati tali dal fabbricante consente di ridurre (a volte in modo notevole) il livello di vibrazioni percepite dal lavoratore specie per ciò che concerne macchine del tipo decespugliatori, motoseghe e smerigliatrici: in tali casi e in assenza di indicazioni da parte del fabbricanti si può assumere una riduzione del livello di vibrazione pari a quello indicato nella tabella 7 della “Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL.

Ovviamente, se si dispone delle indicazioni del fabbricante, si assumerà quale livello di attenuazione quello indicato dal fabbricante stesso che, spesso, raggiunge valori ancora più interessanti.

Meno nette (dipende dal tipo di guanto) sono le riduzioni riscontrate per martelli demolitori e roto-perforatori; in numerosi casi l’uso di guanti può essere persino controindicato: in tali casi è necessario affidarsi esclusivamente a quanto indicato dal produttore.

Ancora più complesso è il caso dell’attenuazione prodotta nel caso delle vibrazioni interessanti il corpo intero: per valutare l’attenuazione prodotta da eventuali sistemi (passivi o, meglio ancora, attivi) è necessario disporre di informazioni specifiche e sicuramente affidabili.

4 Esempi di valutazione relativi a casi concreti

Esempio n.1

Nominativo del lavoratore: ……………..
Natura dell’opera: Manutenzione verde
Tipologia: Manutenzione verde
Gruppo omogeneo: Addetto decespugliatore a motore
Macchine utilizzate: Decespugliatore Einhell Vip 52

Riferimento scheda CPP 12 (v. All. 1)
Macchine utilizzate
(v. All.1)
% tempo lavorazione
(v. All.1)
Coeff. Correzione
(v. paragr. 2.2)
% tempo effettiva
E -Vibrazione max
A m/sec2)
Scheda n. 283

Decespugliatore
Einhell Vip 52
0,70 0,50 0,35 4,3

Livello di esposizione A8 = 4,3 x (0,35)1/2 = 2,54 m/sec2

Il valore della vibrazione max è tratto dalla Banca Dati ISPESL
oppure Il valore della vibrazione max è stato dedotto dal dato dichiarato dal fabbricante, maggiorato secondo i criteri suggeriti nella “Guida all’utilizzo della Banca Dati Vibrazioni” dell’ISPESL.

Il coefficiente di correzione è stato dedotto da rilevazioni sul campo (e tiene conto dell’utilizzo di mezzi personali di protezione*)

* Inserire tale dizione solo nel caso in cui di faccia uso di DPI e indicare il tipo di DPI.

Il presente schema di calcolo, completato con le indicazioni di cui sopra, può costituire il documento di valutazione del rischio vibrazioni relativo al lavoratore interessato: la raccolta di tutti i documenti analoghi relativi ai lavoratori dell’impresa soggetti al rischio costituisce il documento di valutazione richiesto dalla norma.

VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI
REGIONI OPERATIVE : ABRUZZO MOLISE MARCHE LAZIO PUGLIA-



sabato 22 novembre 2008

VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE D.Lgs.81/2008


SI ESEGUONO VALUTAZIONI DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DOPO SPECIFICO SOPRALLUOGO E RILIEVI ESEGUITI CON FONOMETRI DI CLASSE 1 (Bruel & Kjaer)con le modalita' richieste nell' ALLEGATO XXXV DEL D.Lgs. 81/2008-

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA I DATORI DI LAVORO DEVONO VALUTARE IL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CONFORMITA' E CON LE MODALITA' STABILITE DAGLI ARTICOLI DAL n. 187 AL n. 205 DEL D.Lgs. n. 81/2008- In Conformità all'allegato XXXV, Parte A.

Pesanti sanzioni penali e amministrative sono previste dalla nuova normativa sulla sicurezza-

Su richiesta, delle persone interessate, si inviano Linee Guida " Rumore e Vibrazione " elaborati dall' ISPESL, rimborsando solo le spese .

Richiedete dei preventivi di spesa specificando nella email tipologia di azienda e numero di dipendenti.
EMAIL caso.gianfranco@tiscali.it
Cell. 3405268303


Diffidate delle valutazioni, fotocopie, del rumore e vibrazioni, vendute on-line a € 100,00 possono procurarvi seri danni economici , in caso di verifica della vostra azienda da pate della ASL o Ispettorato del Lavoro, la valutazione del rumore e vibrazioni è una cosa seria da affidare a persone competenti.

domenica 2 novembre 2008

DVR/DUVRI- CRITERI DI ELABORAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI-

Il Dlgs 81/2008, T.U. Sicurezza, ha apportato importanti cambiamenti all'attività di valutazione dei rischi aziendali RISPETTO al D.Lgs. 626/94.
Ha recepito l’ orientamento giurisprudenziale, (vedi le ultime sentenze della Suprema Corte di Cassazione sez. Penale), secondo la Cassazione esiste una distinzione concettuale tra la valutazione dei rischi intesa come "attività" e quella cartolarizzata nel Dvr (Cassazione penale, sezione DI, 3 agosto 2005, n. 29229: "Non bisogna confondere la valutazione del rischio dallo specifico documento che lo formalizza"), il legislatore del 2008 ne ha esplicitamente disciplinato l'oggetto all'articolo 28 del Dlgs 81/2008, che al punto 2, prevede che "il documento di cui all'articolo 17, comma i, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma i, lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Dopo l'emanazione del Dlgs n.81/2008, due sono gli adempimenti nuovi ed importanti, costituenti il contenuto del Documento di valutazione dei rischi: l'elaborazione dell'"organigramma di sicurezza" e la "mappatura mansionale dei rischi specifici" (articolo 28, comma 2, lettere d) ed f).

Organigramma dati sicurezza.
E' una sezione documentale del Documento valutazione dei rischi con la quale si procede all'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione (intesa come esito di una procedura codificata) delle misure di prevenzione e di protezione. Secondo la previsione del Testo Unico Sicurezza del lavoro, ai suddetti ruoli dell'organizzazione aziendale devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Mappatura mansionale dei rischi specifici.
E' una sezione documentale del Dvr con la quale si procede all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Gioca un ruolo fondamentale il rispetto dell'obbligo, posto in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e di informarli e formarli professionalmente in relazione ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta (articolo 18, comma i, lettera e); 36 e 37 del Dlgs 81/2008).

In materia di appalti cosiddetti "interni" l'articolo 26 del Dlgs 81/2008 conferma l'articolo 7 del Dlgs 626/94, con la precisazione che la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) è obbligatoria anche nel caso in cui non sia possibile eliminare, ma solo ridurre al minimo tali rischi; e che la selezione del soggetto affidatario dei lavori deve avvenire mediante un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. E stata poi sancita la nullità dei contratti di subappalto, appalto e di somministrazione del settore privato (esclusa la somministrazione di beni e servizi essenziali) privi della specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. Per i contratti in essere, il termine ultimo è il 31 dicembre 2008, qualora essi siano ancora in corso a tale data (per quelli aventi scadenza anteriore, il regime è di esonero ). Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono state recepite le disposizioni già contenute nella legge n. 123/2007 (articolo 8).

Il T U ribadisce il modello compartecipativo, collaborativo,nell'attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (già contenuto all'articolo 4, comma 6 del Dlgs 626/94). L'attività di valutazione dei rischi deve riguardare tutte le tipologie di rischio professionale, ed ha come oggetto anche altre scelte rilevanti sul piano prevenzionistico e dell'organizzazione del lavoro( Stress psico fisico, lavoratori stranieri, donne in gravidanza). Il conferimento al documento di valutazione del requisito della certezza di data vale, ovviamente, non solo quale obbligo iniziale, bensì in occasione di ogni successivo aggiornamento documentale.

Attenzione, l'articolo 4, comma 2-bis del DL n. 97/2008, convertito nella legge n.129/2008, prevede lo slittamento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi, al 1° gennaio 2009.

mercoledì 29 ottobre 2008

RSPP CONDOMINIO ELABORAZIONE DUVRI - DVR

Il 01 01 2009 entrerà in vigore per tutte le attività, l'obbligo di predisporre il DVR e il DUVRI se ci sono interferenze con altre soggetti.

La mancata elaborazione del DVRI nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2008 - TU Sicurezza- comporterà per il Datore di Lavoro pesanti sanzioni, anche di carattere Penale.
(Per l’amministratore di condominio in qualità di datore di lavoro arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro).

Prenota un appuntamento per valutare le proprie esigenze, si valutano anche incarichi di RSPP per il macrosettore ATECO n. 3 - Costruzioni - per la Provincia di CHIETI-

email caso.gianfranco@tiscali.it

ESPERIENZE
- Panifici e Pasticcerie
- HOTEL
- RISTORANTI
- CONDOMINI
- IMPRESE DI PULIZIA
- Stabilimenti Balneari
- UFFICI

Amministratore di condominio e Testo Unico Sicurezza del lavoro

Con il nuovo Testo Unico sicurezza del lavoro - D.lgs 81/2008, le responsabilità dell'amministratore di condominio vengono ad essere ulteriormente ampliate rispetto agli orientamenti contenuti nella vecchia normativa (D.lgs 626/94).

In particolare il Dlgs 81/2008 prevede (articolo 2, comma primo) la sua applicabilità a tutti i lavoratori con esclusione soltanto degli "addetti ai servizi domestici e familiari" e (articolo 3 comma primo) a " tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio".

Quest'ultimo inoltre soggiace a ulteriori responsabilità in occasione dell'esecuzione di lavori straordinari. Egli infatti deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese a cui affida i lavori (art. 3 della legge 123/07. L'appaltatore (condominio) deve redigere (art. 26 comma terzo) un unico documento di valutazione dei rischi che individui le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo, i rischi da interferenze.

Il documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e la mancata allegazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, per contrarietà alle norme interpretative.

La novità del Testo Unico sicurezza del lavoro è la previsione, nei confronti dei contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della legge 123 2007) e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 dell'obbligo di allegare il predetto documento al contratto di appalto entro il 31 dicembre 2008.


INTERESSANTE VALUTAZIONE FATTA DALL'ING. GERARDO PORRECA
- Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro - Funzionario Ispettorato del lavoro
Quesito sull’amministrazione condominiale

SI CHIEDE SE NEL CASO DI UN CONDOMINIO SI APPLICA IL D. LGS. 626/94 E L'ART. 16 DEL DPR 547/55 SULLE SCALE FISSE. LA DOMANDA DERIVA DAL FATTO CHE L'ASSEMBLEA RIFIUTA L'APPLICAZIONE DI UN CORRIMANO SULLE RAMPE DELLE SCALE CONDOMINIALI COMPRESE TRA DUE MURI, PRIVE DELLO STESSO FIN DALLA COSTRUZIONE. SI PRECISA CHE SULLE SCALE TRANSITANO E LAVORANO ANCHE GLI ADDETTI ALLE PULIZIE, EVENTUALI ARTIGIANI PER LA MANUTENZIONE ECC. IL CONDOMINIO COSTITUISCE UN LUOGO DI LAVORO?
-----------------------------ooooooooooooo---------------------------- Il quesito è davvero singolare. Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/55, compresa quella di cui all’art. 16 citato sull’obbligo di disporre un corrimano nelle rampe delle scale fisse delimitate da due pareti, si applicano a carico dei datori di lavoro ed a tutela dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati. Quindi a stretto rigore l'obbligo giuridico per l'amministrazione condominiale di disporre il corrimano nelle scale, in base alle citate norme di sicurezza, sussisterebbe solo nel caso in cui questa avesse almeno un lavoratore dipendente (ad esempio il portiere, il giardiniere, ecc.). In tal caso il soggetto obbligato e penalmente sanzionato è individuato nella figura dell’amministratore condominiale.
Nella circostanza sarebbe applicabile anche l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 in base al quale l'amministratore condominiale datore di lavoro, nella sua veste di committente ed intestatario del contratto di appalto o del contratto d’opera, è tenuto ad attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalle norme di sicurezza sul lavoro in cooperazione con i datori di lavoro delle imprese chiamate ad operare nell'ambito del proprio ambiente (nel caso citato la ditta di pulizia o la ditta di manutenzione, ecc.). In tali occasioni viene sostanzialmente a configurarsi un concorso di responsabilità fra il datore di lavoro della ditta appaltatrice ed il datore di lavoro che ha affidato i lavori all’interno della propria azienda e quindi di conseguenza un concorso di colpa nel caso in cui per la mancata misura di sicurezza dovesse verificarsi un evento infortunistico.
Nel caso in cui l’amministratore condominiale non riveste la figura di datore di lavoro l’obbligo dell’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni è ad esclusivo carico del datore di lavoro che utilizza i luoghi condominiali che tra l’altro, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, devono essere oggetto di una valutazione dei rischi fatta dallo stesso datore di lavoro allo scopo di eliminarli prima dell’inizio dei lavori.
Si è comunque a conoscenza dell’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 anche nei confronti di committenti, pur non rivestendo questi la figura di datori di lavoro, per il solo fatto di aver affidato a delle imprese dei lavori in presenza di rischi nei loro locali per cui il consiglio che viene da formulare è quello di provvedere comunque ad eliminare la carenza di sicurezza riscontrata.
Ma poi in fondo perché ricorrere alle norme di sicurezza sul lavoro per richiedere l’applicazione di una misura generale di sicurezza da applicare in un ambiente di vita e posta a tutela di ogni condomino ed anche di terzi, misura dovuta tra l’altro, come si suol dire, da ogni buon “pater familiae”?
Fonte Ing. Gerardo PORRECA

QUESITO
In un cantiere è previsto l’intervento di una impresa che provvederà alla rimozione delle travi in legno e delle tegole esistenti e quindi il proprietario concluderà i lavori (in economia mediante proprio personale) consistenti nella installazione delle ringhiere metalliche e nella finitura del solaio (massetto, isolante, pavimento) con un intervento
RISPOSTA
Nel lavoro segnalato si configura la presenza, anche non contemporanea, di più imprese per cui ai sensi dei commi 3, 4 e 11 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente, non essendo i lavori soggetti a permesso di costruire, non è tenuto a designare il coordinatore in fase di progettazione ma a designare comunque, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà provvedere alla redazione del PSC da inviare a tutte le imprese che opereranno in cantiere. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, e quindi nel caso in esame anche i proprietari che assumono la veste di datori di lavoro dei lavori in economia con proprio personale, dovranno a loro volta, ai sensi dell’art. 101 dello stesso D. Lgs., redigere il POS ed inviarlo al coordinatore in fase di esecuzione.
In virtù poi di quanto stabilito dall’art. 99 dello stesso Testo Unico, altresì, il committente nel caso in esame ha anche l’obbligo di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare ed inviarla alla AUSL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio.
Si rammenta, infine, che secondo quanto esplicitamente indicato nell’art. 90 comma 9 lettera c) dello stesso Testo Unico, il committente ha altresì l’obbligo, anche in caso di lavori oggetto della denuncia di inizio dell’attività eseguiti in economia direttamente con proprio personale dipendente senza ricorrere all’appalto, di trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio della attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione prevista dalle lettere a) e b) dello stesso comma 9 che per i lavori non soggetti a permesso di costruire è consistente nel
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato- DURC- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII del Testo Unico- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti.
fonte Ing. Gerardo PORRECA

Leggi gli altri quesiti sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

martedì 28 ottobre 2008

DPR n.151/2011 RICHIESTA C.P.I.- Autorimessa-Certificato di Prevenzione Incendi

IL 01.06.2009 TUTTE LE ATTIVITA' che hanno ottenuto dai VV.F il N.O.P. dovranno munirsi del certificato di prevenzione Incendi, è quanto stabilito nel D.M. 29.12.2005- recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 12.01.1998, n. 37.

Per chiarimenti e primi indirizzi applicativi il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare
Prot. n. P194/4101 sott.135/A del 20.02.2006.
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525
Prot. n. P194 / 4101 sott. 135/A Roma, 20 FEBBRAIO 2006
LETTERA - CIRCOLARE
-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla
osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del DPR 12.1.1998, n.37. – Chiarimenti e
primi indirizzi applicativi.-
Con il decreto del Ministro dell’Interno 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato attuato quanto stabilito dall’articolo 7 del DPR 12 gennaio 1998,
n.37 in materia di superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione di cui
all’articolo 2 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Con il recente provvedimento vengono infatti emanate le disposizioni di prevenzione incendi
che devono essere adottate dai titolari delle attività, di cui all’allegato al decreto del Ministro
dell’interno 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali
non siano state emanate, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 giugno 2006),
specifiche direttive di adeguamento finalizzate all’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi.
Il decreto 29 dicembre 2005 consentirà di concludere una fase transitoria iniziata oltre
ventuno anni fa con la legge 818/84 che era stata emanata per sanare una situazione pregressa di
irregolarità dovuta sia a carenze normative che a ritardi. Per recuperare tale situazione fu introdotto
un dispositivo normativo, in deroga a quello sancito dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal DPR 29
luglio 1982, n. 577, per permettere di raggiungere il necessario livello di sicurezza in tempi definiti
e ragionevoli.
Per concretizzare le finalità della legge furono studiate soluzioni tecniche, applicabili
all’intera gamma di attività soggette, proporzionate al tempo di applicazione previsto in alcuni mesi.
Tali soluzioni denominate “direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”,
emanate con il decreto ministeriale 8 marzo 1985, costituivano l’insieme delle misure di
prevenzione e protezione che consentivano, secondo un procedimento dettagliato che coinvolgeva
in prima persona i liberi professionisti, di ottenere il nulla osta provvisorio.
E’ opportuno rammentare che le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi sono
state redatte in forma tabellare, associando a ciascuna attività soggetta ai controlli un gruppo di
provvedimenti di prevenzione incendi ritenuto idoneo per il caso specifico. Tali provvedimenti sono
stati individuati, attività per attività, tra quelli previsti in un elenco di misure generali (aerazione,
divieti e limitazioni, limitazione del carico di incendio, distanze di sicurezza, sistema di vie di
uscita, comportamento al fuoco delle strutture, impianti fissi di estinzione, illuminazione di
sicurezza, servizio di emergenza in caso di incendio) privilegiando, in relazione al breve periodo di
adeguamento concesso, misure di esercizio e semplici misure di protezione attiva rispetto alle
misure di protezione passiva.
Dal 1985, per svariate attività soggette, sono state emanate disposizioni che hanno previsto
specifiche norme transitorie valide anche per il superamento del regime di nulla osta provvisorio
(edifici di civile abitazione, edifici storici adibiti a musei e biblioteche, scuole, alberghi, locali di
pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ecc.). Inoltre è necessario evidenziare che per alcune
attività il D.M. 8.3.1985 già prevedeva il completo rispetto delle normative in vigore valide per
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (distributori di carburanti per autotrazione;
depositi di oli minerali; produzione, deposito e vendita di esplosivi; produzione, deposito,
utilizzazione, vendita di materiale radioattivo; piattaforme di perforazione, oleodotti).
Sulla scorta della esperienza maturata mediante l’applicazione del D.M. 8.3.1985, che ha
presentato non poche difficoltà di attuazione dovute alla rigidità del sistema, ed in base alla
considerazione che il provvedimento è rivolto ad attività estremamente diversificate, non è apparso
opportuno predisporre una normativa di superamento del nulla osta provvisorio attuata secondo il
medesimo criterio del decreto del 1985.
Si è reputato, pertanto, più flessibile ed adattabile alle varie tipologie di attività che possono
presentarsi ognuna con caratteristiche peculiari diverse, adottare un sistema basato sulla valutazione
del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle misure più idonee ad abbattere il
rischio, mutuando la metodologia di indagine ed individuazione delle misure preventive e protettive
da provvedimenti relativamente recenti e collaudati quali i decreti ministeriali 10 marzo 1998 e 4
maggio 1998.
Al riguardo è opportuno evidenziare che l’applicazione di misure di protezione passiva, che
hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, compartimentazione,
ecc.), dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base di una accorta individuazione dei
pericoli di incendio correlati alle condizioni ambientali in modo da considerare gli effettivi rischi in
relazione agli obiettivi di sicurezza assunti. In definitiva la compensazione del rischio, effettuata
secondo il processo sinteticamente descritto e codificato nell’allegato I al citato D.M. 4.5.1998,
dovrà tenere in debita considerazione il carico di incendio, le fonti di innesco, le misure di
protezione attiva, l’affollamento, l’ubicazione, le caratteristiche planovolumetriche, le misure
gestionali, ecc. Non potrà comunque trascurarsi che l’adeguamento si riferisce ad attività esistenti
cui non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova
realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art.2 del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche
ai criteri stabiliti dal D.M. 10.3.1998.
Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso e per le
autorimesse, considerato che le specifiche normative di settore, emanate successivamente al decreto
8 marzo 1985, non contengono disposizioni transitorie per il superamento del regime di nulla osta
provvisorio, è stato previsto un apposito rinvio a dette normative, con le opportune precisazioni ed
esclusioni.
Si sottolinea, infine, che le direttive del D.M. 29 dicembre 2005, riferendosi ad attività in
possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, si applicano, ovviamente, alle attività
preesistenti al 10 dicembre 1984, data di entrata in vigore della legge 818/84.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO
(Mazzini)

- D.P.R. N. 151/2011 . Nuova normativa per la Certificazione di Prevenzione incendi

Il sottoscritto, iscritto presso l'elenco del Ministero dell'Interno, esegue lavori di richiesta dei Certificati di Prevenzione incendi per tutte le attività interessate a tale procedimento, in particolare specializzato per pratiche CONDOMINIALI dal 1984.

Per richiesta di informazioni inviate email : caso.gianfranco@virgilio.it

o chiamare il cell. 3405268303

venerdì 2 maggio 2008

CONDOMINIO- TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.LGS. N. 81 DEL 09/04/2008

E' STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30 Aprile 2008 IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA.
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 -(G.U. s.o. n. 101 del 30/04/2008)

- D.P.R. n. 151/2011 nuove procedure per la certificazione di prevenzione incendi.

-Valuto incarichi professionali per presentazione di SCIA relative ad  attività ricadenti nel rischio ALTO .

Chiedere informazioni al numero 3405268303 oppure caso.gianfranco@virgilio.it

per visionare il testo consultare il link :
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-04-30&task=dettaglio&numgu=101&redaz=008G0104&tmstp=1209581161939


RICHIEDETE TRAMITE EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it.it un preventivo di spesa per elaborare un serio PIANO DEI RISCHI per la propria attività, eviterete sanzioni e spese legali dopo una visita ispettiva.

martedì 15 aprile 2008

DECRETO MINISTERIALE 07/04/2008 -. SULLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%- FINANZIARIA 2008- ALLEGATO F- INFISSI/POMPE DI CALORE

I MINISTERI INTERESSATI HANNO FINALMENTE MESSO A PUNTO IL NUOVO DECRETO CHE FA LUCE SULLE NUOVE PROCEDURE PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA -FINANZIARIA 2008- INFISSI. POMPE DI CALORE -ALLEGATO F - (GAZZETTA UFFICIALE 24/04/2008 N.97)

NEL DECRETO TROVIAMO IL NUOVO ALLEGATO DENOMINATO " allegato F "
DA UTILIZZARE PER GLI INFISSI E PANNELLI SOLARI.

NUOVE PROCEDURE PER TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI ALL'ENEA

NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER LE POMPE DI CALORE

LE CALDAIE, NON TUTTE, AVRANNO LA DETRAZIONE FISCALE DEL 55%

RICHIEDETE COPIA DEL NUOVO D.M. TRAMITE email: caso.gianfranco@tiscali.it

giovedì 20 marzo 2008

DECRETO MINISTERIALE 11/03/2008- G.U. n.66 del 18/03/2008

PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE CHE STABILISCE I NUOVI LIMITI DEI VALORI DI TRASMITTANZA, PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% ,PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER IL PERIODO 2008 - 2010.
- PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI
- INFISSI
- CALDAIE A CONDENSAZIONE ED A BIOMASSE FINO AL 2009

CONSULTARE I LINK : http://www.edilportale.com/
http://www.uncsaal.it/privato/privato.HTM

NUOVI valori di trasmittanza anno 2009

ZONA climatica infissi coperture pareti verticali
A -----------------------4,6 -------0,38 ---------0,62
B -----------------------3,0 -------0,38 ---------0,48
C -----------------------2,6 -------0,38 ---------0,40
D -----------------------2,4 -------0,32 ---------0,36
E -----------------------2,2 -------0,30 ---------0,34
F -----------------------2,0 -------0,29 ---------0,33

sabato 8 marzo 2008

VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI POSTI DI LAVORO

ANALISI DEI RISCHI SUI POSTI DI LAVORO -
- D. LGS. n. 81 del 09/04/2008 n. 101

Il Consiglio dei Ministri il 06.03.2008 ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. La bozza , dopo l'esame delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, tornerà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. La bozza di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede pesanti sanzioni e nuovi adempimenti per le imprese; in particolare si prevede l'arresto ( in alcuni casi può essere trasformato in ammenda) in caso di mancata valutazione del rischio per le imprese che si trovano in un contesto pericoloso. Anche se l'aspetto delle nuove sanzioni sono importanti, non si può fare a meno di evidenziare alcuni limiti della nuova norma che molto probabilmente ridurranno la portata di questa misura legislativa, limitandola al solo effetto mediatico che avrà con ogni probabilità una non lunga durata nel tempo. Tutto questo sono per i seguenti motivi: in primo luogo, perché l'inasprimento delle sanzioni, in assenza di una adeguata attività di controllo sul territorio, avrà effetti assai limitati , soprattuttoi, ovvero più che altro repressivi nei confronti dei pochi "sfortunati" che incapperanno nelle sanzioni;- in secondo luogo perché il decreto sanziona la mancanza di analisi dei rischi, senza tenere in conto la bontà tecnica della suddetta analisi dei rischi, che è una complessa attività progettuale; l'esperienza, insegna che il problema sta proprio nella efficacia del suddetto documento, alcuni piani anche se presenti in azienda sono ben poco rispondente ai requisiti generali del comune buon senso tecnico.

Al fine di predisporre un piano di VALUTAZIONE DEL RISCHIO SERIO, nella propria azienda, metto a disposizione la mia esperienza Professionale.
- CONDOMINII
- AZIENDE CHIMICHE
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-
caso.gianfranco@tiscali.it


link utili per le AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI E NON SOLO


PER PRENDERE VISIONE SUGLI OBBLIGHI DERIVENTI DAL D.LGS. 626/1994 e dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008-G.U s.o. n.101 30/04/2008


VAI AL SEGUENTE LINK : http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=158#p6

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PER PRENDERE VISIONE SULLE SANZIONI VAI AL SEGUENTE LINK: http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=158#p68

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TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CDM DEL 01.04.2008
D.LGS. 09/04/2008 N. 81 ( G.U. S.O. N. 101 del 30/04/2008)


http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10441

sabato 1 marzo 2008

OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

In vigore l'obbligo di certificazione energetica degli edifici , in assenza l'atto è nullo.



E' entrato in vigore l'obbligo della certificazione energetica. Il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2007, stabilisce che a partire dal 1° luglio 2007 gli edifici esistenti, superiori a 1000 metri quadrati, che devono essere immessi nel mercato immobiliare, devono essere muniti di certificazione energetica.
DA SUBITO per le costruzioni che hanno avuto il permesso a costruire o DIA rilasciato dopo l' 08/10/2005

Dal 1° luglio 2008 è esteso l'obbligo anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2009 il certificato di efficienza energetica sarà obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
L'attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente.

Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per accedere a sgravi fiscali o contributi pubblici finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.

Dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del Dlgs 192/2005 sono sostituiti mentre l’allegato D (relativo all’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici) è abrogato.
Questi allegati modificano le prescrizioni tecniche, cambiano i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi.
Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25%.

Per tutti i nuovi edifici diventa obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di impianti fotovoltaici.

Agevolato l'uso di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde, che sostituiranno i vecchi impianti di riscaldamento. Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.
Per le Regioni introdotto l'obbligo di considerare tra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.

mercoledì 27 febbraio 2008

CONTROLLO CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE DI ALIMENTI E LIQUIDI


SI VERIFICANO CON STRUMENTAZIONE SPECIFICA EVENTUALI CONTAMINAZIONI DI ALIMENTI E SITI OGGETTO DI DISCARICA ABUSIVA.

STRUMENTAZIONE TESTATA DA ESERCITO BRITANNICO.-

RILEVAMENTO CONTAMINAZIONI DA RAGGI : ALFA BETA GAMMA

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sabato 23 febbraio 2008

ANALISI ACQUA POTABILE- CONDOMINII E POZZI ARTESIANI





SI ESEGUONO ANALISI CHIMICHE DELL'ACQUA POTABILE

- CONTROLLO ACQUA -DEPOSITATA NEI SERBATOI CONDOMINIALI D.LGS. N. 31/2001 - D.LGS. N. 27/2002

- PISCINE VERIFICA UNI

- POZZI ARTESIANI E VIDEOISPEZIONI CON VIDEOCAMERA AD INFRAROSSI

Verifica la potabilità dell'acqua del pozzo. Assistenza per denuncia Pozzo

Email: caso.gianfranco@virgilio.it



Principali parametri delle acque potabili

Le sostanze che si trovano disciolte nell'acqua sono sali che provengono dal naturale processo di dissoluzione dei minerali costituenti le rocce ed i suoli attraversati dall'acqua di origine piovana. Quest'acqua è povera di sostanze disciolte ma posseide un'azione "aggressiva" a causa dell'anidride carbonica raccolta dall'aria.I sali sono presenti come particelle cariche sia positive che negative (ioni). La tipologia di sali presenti dipende dal tipo di roccia attraversata e dal tempo di contatto. Le rocce calcaree (marmo, dolomite ecc.) cedono ioni bicarbonato, calcio, magnesio; le rocce contenenti gesso (solfato di calcio) cedono oltre al calcio anche lo ione solfato; gli ioni sodio e cloruro possono invece provenire da rocce contenenti cloruro di sodio. In certi casi il contenuto salino rimane pressoché costante nel tempo per qualità e quantità ed è tipico di quell'acqua.Gli ioni presenti nell'acqua sono importanti per gli organismi viventi le cui cellule svolgono le varie funzioni perché sono immerse in soluzioni saline a concentrazione costante; i sali assunti con l'acqua contribuiscono a mantenerle nel giusto equilibrio. L'acqua potabile è una soluzione di ioni (ione calcio, ione sodio, ione bicarbonato ecc..) in concentrazione ottimale; L'acqua distillata ad esempio è da considerare non potabile perché priva di sali disciolti, lo stesso vale per l'acqua piovana o di fusione della neve.Ma quale è il quantitativo ideale degli ioni nell'acqua potabile? Già da molti anni ci sono studi in proposito che hanno stabilito queste quantità. Dal punto di vista legislativo è stato definito, per molte delle sostanze che possono essere presenti nell'acqua, un valore limite o una "soglia di concentrazione" che non deve essere superata; se in un'acqua sono presenti uno o più composti in quantità superiore al valore limite, essa non presenta più i requisiti di potabilità. La contaminazione di un'acqua può avere cause naturali o derivare dall'attività dell'uomo collegata ad insediamenti urbani, industriali o agricoli-zootecnici.


Principali contaminanti chimici inorganici
Lo ione ammonio (NH4+) deriva principalmente delle deiezioni umane o animali dove è contenuto assieme all'urea risultante dal metabolismo delle proteine. La sua presenza nelle acque, specialmente in quelle sotterranee, è dovuta in alcuni casi a cause geologiche quali ad esempio la degradazione di materiale in via di fossilizzazione (resti di piante, giacimenti di torba, ecc.). Queste acque, con ione ammonio che può raggiungere valori elevati (5 - 10 mg/litro) ma pure dal un punto di vista microbiologico, possono essere considerate potabili se non ci sono alterazioni di altri parametri. Al contrario la sua presenza associata ad analisi microbiologiche sfavorevoli costituisce un sicuro indice di inquinamento da scarichi fognari o zootecnici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e la legislazione vigente in altre nazioni non fissano alcun limite per questa sostanza nelle acque potabili in virtù della sua possibile origine "naturale" e della sua trascurabile tossicità. In Italia invece la legge ha introdotto un valore limite pur classificando lo ione ammonio fra le "sostanze indesiderabili" e non fra le "sostanze tossiche".
Nitriti e nitrati invece possono essere prodotti in natura da processi ossidativi dello ione ammonio oppure da fenomeni conseguenti all'impiego dei fertilizzanti azotati in agricoltura. Lo ione nitrato è infatti presente come componente di sali molto solubili impiegati come fertilizzanti, pertanto può passare velocemente nelle acque sotterranee per dilavamento del suolo agricolo. Esistono comunque trattamenti di potabilizzazione, tecnologicamente avanzati e piuttosto complessi, che permettono di ridurre la concentrazione di nitriti e nitrati fino alla loro totale eliminazione.
Le caratteristiche organolettiche (colore, odore, sapore e torbidità) dell'acqua potabile possono essere alterate da sostanze di origine naturale. Le acque sotterranee sono generalmente povere d'ossigeno e riescono a tenere disciolte, mostrandosi limpide, il ferro e il manganese nella forma "ridotta" (ione "ferroso" e "manganoso") anche a concentrazioni superiori ai valori limite. Un'acqua sotterranea che contiene ferro e manganese in quantità elevate quando viene portata in superficie si trasforma in breve tempo (da pochi minuti a qualche ora) in una soluzione torbida e giallastra dall'aspetto poco invitante. In pratica il contatto con l'ossigeno atmosferico trasforma la forma ionica di questi materiali da "ridotta" a "ossidata" (ione "ferrico" e "manganico") e dà luogo a prodotti poco solubili. Si ha così la separazione per precipitazione di fanghiglie colorate dal giallo-ruggine al nero. Un'acqua con queste caratteristiche non presenta rischi sanitari, ma ha caratteristiche indesiderabili: uno sgradevole sapore metallico, possibilità di dar luogo a fenomeni di corrosione delle tubature e di macchiare la biancheria durante il lavaggio. Gli acquedotti che attingono acque ricche di ferro e/o manganese dispongono di adeguati impianti per la rimozione di questi metalli.Un'altra sostanza d'origine naturale che frequentemente altera la qualità dell'acqua di possibile uso potabile è l'acido solfidrico (o idrogeno solforato), un gas facilmente riconoscibile per il caratteristico odore di uova marce. Questa sostanza è ritenuta a torto un indice di scarsa qualità dell'acqua potabile: ci sono acque sotterranee contenenti acido solfidrico assolutamente pure da un punto di vista microbiologico, ed è noto da molti secoli l'impiego terapeutico delle acque sulfuree anche come bevande. La normativa delle acque potabili prevede che questa sostanza non sia presente nelle comuni acque potabili perchè l'odore dell'acqua è sgradevole e perchè è comunque sconsigliabile l'assunzione per lunghi periodi. L'acido solfidrico è facilmente eliminabile per ossigenazione.La torbidità è un fattore che influenza frequentemente la qualità dell'acqua potabile: valori elevati possono essere dovuti a presenza di materiale argilloso oppure a idrossidi di ferro o alluminio, sostanze, queste ultime, usate nel processo di potabilizzazione delle acque superficiali e che possono erroneamente finire nella rete acquedottistica. Talvolta fenomeni di corrosione delle tubature danno luogo ad acque "rosse" per presenza di idrossido di ferro.
Tra i componenti inorganici che possono essere presenti nelle acque alcuni sono tossici: si tratta di quelli comunemente noti come "metalli pesanti" (cadmio, cromo, piombo, arsenico, mercurio, nichel, ecc.) pur rientrandovi anche elementi a basso peso atomico o che non manifestano proprietà tipicamente metalliche (arsenico e selenio).I metalli pesanti possono essere presenti in natura o derivare da attività umane. Mentre nel primo caso si trovano nelle rocce quasi sempre sotto forma di composti pochissimo solubili (ossidi, solfuri, ecc.), così che le acque circolanti solo raramente risultano contaminate da questi metalli, i metalli pesanti rilasciati nell'ambiente dalle attività umane non sono sempre in forma innocua. I metalli pesanti, data la loro tossicità, hanno una soglia di concentrazione ammessa molto bassa, generalmente dell'ordine dei microgrammi (milionesimi di grammo) per litro. Un metallo è tanto più tossico quanto più basso è il suo valore limite: talvolta è sufficiente una quantità piccolissima di un qualsiasi metallo pesante per rendere un'acqua non idonea all'uso potabile: ad es. sono sufficienti 5 milligrammi di cadmio per contaminare 1 metro cubo di acqua; fanno eccezione il rame e lo zinco che per la loro minore tossicità hanno valori limite più alti.


Principali contaminanti chimici organici
Fra le sostanze che possono contaminare le acque si trovano numerosi composti organici. Si tratta di sostanze che contengono carbonio e che sono presenti in natura ma che sono anche prodotte dall'attività umana (sono alla base della chimica della plastica, del legno, della carta, del petrolio e derivati, dei solventi delle vernici). La ricerca scientifica ne inventa continuamente di "nuovi" dalle proprietà tossicologiche sconosciute ed il cui destino, una volta immessi nell'ambiente, è incerto. Spesso si tratta di sostanze non degradabili o che impiegano tempi lunghissimi per decomporsi perché "sconosciute" ai microrganismi che operano la biodegradazione. Si ritiene che attualmente siano alcuni milioni le sostanze chimiche conosciute. Quelle effettivamente disponibili sul mercato sono circa 100.000 di cui circa 8000 tossiche e 200 ritenute cancerogene e sospette cancerogene; solo per 2100 prodotti sono stati individuati i rispettivi valori limite di tossicità. Ovviamente questi prodotti organici non sono tutti presenti contemporaneamente nell'ambiente: l'eventuale presenza in una zona è legato all'esistenza di industrie di produzione o all'utilizzo locale di singoli prodotti o classi di prodotti. Tra i contaminanti organici si riscontrano più frequentemente:
Trielina, tetracloroetilene e composti organoalogenati in genere; i primi due sono prodotti in uso nelle lavanderie e in industrie metalmeccaniche; nelle acque si possono incontrare anche altri solventi (1,2 dicloropropano, metilcloroformio, ecc.) comunemente usati per lo sgrassaggio dei pezzi meccanici.
Idrocarburi; sono componenti delle benzine e degli oli lubrificanti; lo sversamento di queste sostanze nel suolo può determinare gravi inquinamenti delle acque.
Aloformi (derivati alogenati del metano); fra questi si trova il cloroformio ed altri composti simili. La presenza di aloformi nelle acque potabili (di acquedotto) non è da collegarsi con i fenomeni di inquinamento del territorio: nella maggior parte dei casi queste sostanze si formano durante alcuni processi di potabilizzazione per reazione chimica del cloro, impiegato come disinfettante, con sostanze organiche naturali di origine vegetale sempre presenti nelle acque di approvvigionamento a livello di pochi mg/L.


Principali contaminanti microbiologici
Sono microrganismi (invisibili ad occhio nudo) che, se ingeriti, possono provocare un danno alla salute del consumatore. Le malattie che possono essere trasmesse dall'acqua sono alquanto numerose e sono causate da varie specie di microrganismi (dai più grandi ai più piccoli): elminti, protozoi, miceti (funghi), batteri e virus. Gli agenti patogeni più diffusi nei nostri climi sono riportati nella tabella che segue:
Agenti eziologici e patologie da ingestione di acqua contaminata
Classificazione
Patologia
Specie
Elminti (vermi)
Elminitiasi
Schistosoma (larva)Fasciola Epatica (larva)Taenia solium (uova)Echinococcus (uova)
Protozoi
Dissenteria amebica
Entameba histolitica
Giardiasi
Giardia intestinalis
Criptospridiosi
Cryptosporidium parvum
Batteri
Tifo e paratifo
Salmonella typhi e paratyphi A e B + altre salmonelle
Gastroenterite
Shigella (varie specie)Yersinia enterocoliticaEscherichia coli (enteropatogeno)Campylobacter jejuni
Colera
Vibrio cholerae
Virus
Gastroenterite
AdenoirusEchovirusNorwalk virus
Epatite
Epatite A, Epatite E
Le acque potabili in natura sono sempre più rare, soprattutto per la contaminazione microbiologica. Solo le sorgenti di montagna, localizzate in aree dove sono assenti insediamenti umani, possono offrire buone garanzie di sicurezza; tuttavia già la presenza di animali selvatici può indurre fenomeni di contaminazione delle acque.E' quindi sconsigliabile bere acqua non controllata perché non valgono requisiti come la limpidezza, la freschezza e l'isolamento della zona per garantire l'assenza di rischio. Anche l'acqua di pozzi profondi, che dovrebbe essere meglio protetta dall'inquinamento, non offre sempre garanzia di purezza perciò è opportuno controllarla periodicamente e all'occorrenza ricorrere a trattamenti di potabilizzazione.


Tipologia delle analisi consigliabili
Un'acqua può essere dichiarata idonea all'uso potabile solo quando è stata analizzata sia sotto il profilo chimico che microbiologico: nessuna altra indicazione (l'assenza di torbidità, il senso di gradevolezza, l'isolamento ambientale del corso idrico o della sorgente) costituisce un elemento sufficiente per dichiarare un'acqua "buona" o esente da rischi. Per le acque distribuite da reti acquedottistiche il tipo di controllo analitico e la frequenza sono dettati dalla legge.Per gli approvvigionamenti privati, stabilito che le opere di captazione siano state fatte a regola d'arte, è consigliabile eseguire un'analisi di tipo batteriologico. Se questa ha esito favorevole si può procedere ad un'analisi chimica di base per caratterizzare il tipo d'acqua che si va ad impiegare. All'occorrenza vanno ricercati specifici contaminanti in relazione alle condizioni ambientali: presenza di industrie, agricoltura ecc.Se l'esame batteriologico ha avuto esito sfavorevole o si abbandona la risorsa oppure si procede ugualmente agli esami chimici per meglio decidere sui trattamenti di potabilizzazione da eseguire.


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