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STUDIO TECNICO CHIMICO-VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SICUREZZA D.LGS n.81/08-TERMOGRAFIA- VIDEOISPEZIONI- PERIZIE FONOMETRICHE VIBRAZIONI-ANALISI ACQUA FUMI E CONTROLLO CANNE FUMARIE- PERIZIE SPECIALISTICHE PER FENOMENI DI CONDENSE - CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI -CERTIFICAZIONE ENERGETICA- RICERCA CONDUTTURE INTERRATE- ANALISI TERMOGRAFICHE-PREZZI CONTENUTI EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it caso.gianluca@virgilio.it

domenica 15 marzo 2009

DVR O DUVRI NEL CONDOMINIO- DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO

ATTENZIONE ,MOLTI AMMINISTRATORI TROVANO DELLE DIFFICOLTA' NEL RICHIEDERE I FONDI PER LA ELABORAZIONE DEL DVR O DUVRI,( CIRCA € 500,00) PERCHE' NELLE ASSEMBLEE IL SOLITO CONDOMINO INFORMATO......SOSTIENE CHE NON ESISTE L'OBBLIGO, IN QUANTO IL CONDOMINIO NON E' DATORE DI LAVORO.

LA DEFINIZIONE DEL DATORE DI LAVORO DATO DAL D.LGS N.81/08 E' MOLTO AMPIO ED E' DEFINITO NELL'ARTICOLO N. 2 DELLA STESSA LEGGE. IN SINTESI VIENE CONSIDERATO DATORE DI LAVORO COLUI CHE DISPONE DI POTERE DECISIONALE E DI SPESA.

E' BENE RICORDARE A TUTTI, CHE DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO T.U SULLA SICUREZZA SONO ESCLUSI SOLO I LAVORI DOMESTICI , LE LEZIONI DI RIPETIZIONE EFFETTUATE A DOMICILIO E L'ASSIS
TENZA AGLI ANZIANI .

CONSIGLIO DI PORTARE IN ASSEMBLEA COPIA DEL TESTO CHE HO RICHIAMATO PER FORNIRE IDONEA RISPOSTA AI DOTTI DI TURNO.

CI SONO VOLUTI TRE ANNI PER FAR CAPIRE CHE, RICHIEDERE LE ANALISI DELL'ACQUA DEPOSITATA NEI SERBATOI CONDOMINIALI, RIENTRA TRA GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI -D.LGS 31/2001 e D.LGS 27/2002.

NON AUGURO A NESSUNO DI TROVARSI NELLE VESTI DI COMMITTENTE/AMMINISTRATORE IN CASO DI INFORTUNIO SUBITO NEL CONDOMINIO, DA UN ELETTRICISTA ,IDRAULICO, ADDETTI AL GIARDINAGGIO E ALLE PULIZIE O MURATORE.

PRECISO CHE CON LA NUOVA LEGGE SULLA SICUREZZA E' DIVENTATA UN' IMPRESA ARDUA SE NON IMPOSSIBILE DIMOSTRARE DAVANTI AL GIUDICE PENALE, IL RISCHIO ELETTIVO ,UNICA VIA DI SALVEZZA PER IL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE IN CASO DI INFORTUNIO.

IL 19 FEBBRAIO 2009 IL MINISTERO HA RISPOSTO ALL'INTERPELLO DELL'ANACI PRECISANDO LA OBBLIGATORIETA' DI PREDISPORRE IL DUVRI NEL CONDOMINIO.
......DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. III

Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.
OGGETTO: Condominio - D.Lgs. 81/2008

Con riferimento ai quesiti in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti.

1. L’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede, al comma 3, che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, promuove la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Pertanto risulta evidente che, in caso di affidamento di lavori all’interno del condominio, dovrà essere redatto un unico DUVRI per ogni condominio per i quali vi siano affidamenti di appalti od opere che possano comportare interferenze.

Giova peraltro precisare ulteriormente che, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e segg. del medesimo testo normativo.

2. Ai sensi dell’art. 32 del D.L. 207/2008, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”, è prorogata al 16 maggio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), nonché le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La proroga pertanto non riguarda la materia oggetto dei quesiti.

3. L’obbligo di procedere alla valutazione del rischio è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 4 del D.lgs. 626/94 ed è pertanto vigente dalla data di entrata in vigore di tale decreto; i datori di lavoro a cui siano affidati lavori nel condominio erano già in precedenza obbligati alla valutazione di rischi.

Per quanto riguarda la produzione delle singole valutazioni dei rischi ai fini della redazione del DUVRI, non sembra che la legge preveda tale obbligo a carico dei datori di lavoro affidatari, disponendo in via generale a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (art. 26, comma 2 lett. b) e non applicandosi le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI - ai sensi del successivo comma 3 dell’art. citato - ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non richiede particolari requisiti ai fini della redazione del DUVRI.

5. Per quanto riguarda l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria per le imprese di pulizia, occorre far riferimento al titolo IX, capo I “protezione da agenti chimici “ del D.Lgs. 81/2008, e precisamente al combinato disposto degli artt. 229 e 224. Ai sensi della norme citate, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, salvo che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, essendo sufficienti a ridurre il rischio le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi.

IL DIRIGENTE

(Avv. Lorenzo Fantini)

ricevuta il 19.02.2009

Oggetto: interpello ANACI



BUONA FORTUNA

LAVORO - Nozione di rischio elettivo - Individuazione - Criteri - Distinzione del rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa. E’ qualificato come “rischio elettivo” una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Sicché, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047

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