VALUTIAMO INCARICHI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA- ANALISI CHIMICHE EMISSIONI
L’Art. 272 (commi 1 e 5) del D.Lgs. 152/2006 individua le attività e gli impianti classificati ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. Per tali attività:
– non è previsto il rilascio di un autorizzazione
– non è obbligatoria alcuna comunicazione (nemmeno nel caso di inserimento in impianti già autorizzati).
Tuttavia nel caso in cui la Ditta lo ritenga opportuno può essere presentata un’esplicita richiesta di esenzione utilizzando il modello apposito a cui è allegato l’elenco degli impianti e attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. E’ cura della Ditta, che inoltra la domanda di esenzione, barrare le voci che la riguardano all’interno dell’elenco succitato.
La Provincia valuta la richiesta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e rilascia la comunicazione di esenzione.
– non è previsto il rilascio di un autorizzazione
– non è obbligatoria alcuna comunicazione (nemmeno nel caso di inserimento in impianti già autorizzati).
Tuttavia nel caso in cui la Ditta lo ritenga opportuno può essere presentata un’esplicita richiesta di esenzione utilizzando il modello apposito a cui è allegato l’elenco degli impianti e attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. E’ cura della Ditta, che inoltra la domanda di esenzione, barrare le voci che la riguardano all’interno dell’elenco succitato.
La Provincia valuta la richiesta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e rilascia la comunicazione di esenzione.
L’Amministrazione Provinciale valuta la sussistenza dei requisiti dell’inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; successivamente può provvedere al rilascio di una comunicazione di esenzione o, in caso lo ritenga necessario, alla richiesta di ulteriori integrazioni; nel caso ritenga che la ditta non sia esentabile può procedere con l’invio alla ditta di una comunicazione di obbligo di presentazione domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 o in alternativa di adesione ad un’autorizzazione a carattere generale.
AGGRAFFATURA, ALESATURA, BORDATURA, BURATTATURA, CALANDRATURA, CESOIATURA, CONIFICATURA, FILETTATURA, FORATURA, FRESATURA, FUSTELLATURA, IMBUTITURA, LIMATURA, MASCHIATURA, PIALLATURA, PIEGATURA, RASTREMATURA, STAMPAGGIO E TAGLIO A FREDDO, TORNITURA, TRANCIATURA, TRAPANATURA.
Vengono ritenute ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante anche quelle lavorazioni meccaniche diversamente definite ma assimilabili a quelle sovrariportate per tipologia di lavorazione.
• Non possono invece essere considerate lavorazioni meccaniche ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante i seguenti trattamenti meccanici superficiali dei metalli:
AFFILATURA, CARTEGGIATURA, FINITURA, GRANIGLIATURA, LAPIDELLATURA, LAPPATURA, LASTRATURA, LEVIGATURA, LUCIDATURA MECCANICA, MOLATURA, RETTIFICA, SABBIATURA, SATINATURA, SBAVATURA, SMERIGLIATURA, SPAZZOLATURA.
Queste lavorazioni, come pure quelle diversamente definite ma ad esse assimilabili per tipologia di lavorazione, si devono avvalere di Autorizzazione Generale Generica in quanto classificate come impianti ed attività in deroga di cui all’Art. 272 commi 2 e 3 Parte V del D.Lgs. 152/2006, ricomprese al punto 34) dell’elenco All. 2 all’autorizzazione generale generica.
2. Attività/impianti non considerabili ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante a causa di emissioni specifiche
Sono soggetti ad autorizzazione in procedura ordinaria:
• gli impianti o attività che, pur individuati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
• gli impianti o attività che, pur individuati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, utilizzino le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs. 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.
3. Impianti termici
Gli impianti termici con potenzialità superiore alle soglie previste all’art. 269 comma 14 non possono essere esentati ma devono essere sottoposti ad autorizzazione (in procedura ordinaria o generale generica).
fac-simile di domanda
ALLEGATO A) (autorizzazione di carattere generale)
ALLEGATO A1) per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell’Elenco impianti attività in deroga (Allegato B);
Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
ATTIVITÀ IN DEROGA
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale
Richiedere preventivo di spesa inviando una e-mail a
caso.gianfranco@virgilio.it
o chiamare 3405268303
ALLEGATO A1) per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell’Elenco impianti attività in deroga (Allegato B);
Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
ATTIVITÀ IN DEROGA
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale
Richiedere preventivo di spesa inviando una e-mail a
caso.gianfranco@virgilio.it
o chiamare 3405268303
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