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martedì 28 ottobre 2008

DPR n.151/2011 RICHIESTA C.P.I.- Autorimessa-Certificato di Prevenzione Incendi

IL 01.06.2009 TUTTE LE ATTIVITA' che hanno ottenuto dai VV.F il N.O.P. dovranno munirsi del certificato di prevenzione Incendi, è quanto stabilito nel D.M. 29.12.2005- recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 12.01.1998, n. 37.

Per chiarimenti e primi indirizzi applicativi il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare
Prot. n. P194/4101 sott.135/A del 20.02.2006.
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525
Prot. n. P194 / 4101 sott. 135/A Roma, 20 FEBBRAIO 2006
LETTERA - CIRCOLARE
-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla
osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del DPR 12.1.1998, n.37. – Chiarimenti e
primi indirizzi applicativi.-
Con il decreto del Ministro dell’Interno 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato attuato quanto stabilito dall’articolo 7 del DPR 12 gennaio 1998,
n.37 in materia di superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione di cui
all’articolo 2 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Con il recente provvedimento vengono infatti emanate le disposizioni di prevenzione incendi
che devono essere adottate dai titolari delle attività, di cui all’allegato al decreto del Ministro
dell’interno 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali
non siano state emanate, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 giugno 2006),
specifiche direttive di adeguamento finalizzate all’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi.
Il decreto 29 dicembre 2005 consentirà di concludere una fase transitoria iniziata oltre
ventuno anni fa con la legge 818/84 che era stata emanata per sanare una situazione pregressa di
irregolarità dovuta sia a carenze normative che a ritardi. Per recuperare tale situazione fu introdotto
un dispositivo normativo, in deroga a quello sancito dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal DPR 29
luglio 1982, n. 577, per permettere di raggiungere il necessario livello di sicurezza in tempi definiti
e ragionevoli.
Per concretizzare le finalità della legge furono studiate soluzioni tecniche, applicabili
all’intera gamma di attività soggette, proporzionate al tempo di applicazione previsto in alcuni mesi.
Tali soluzioni denominate “direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”,
emanate con il decreto ministeriale 8 marzo 1985, costituivano l’insieme delle misure di
prevenzione e protezione che consentivano, secondo un procedimento dettagliato che coinvolgeva
in prima persona i liberi professionisti, di ottenere il nulla osta provvisorio.
E’ opportuno rammentare che le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi sono
state redatte in forma tabellare, associando a ciascuna attività soggetta ai controlli un gruppo di
provvedimenti di prevenzione incendi ritenuto idoneo per il caso specifico. Tali provvedimenti sono
stati individuati, attività per attività, tra quelli previsti in un elenco di misure generali (aerazione,
divieti e limitazioni, limitazione del carico di incendio, distanze di sicurezza, sistema di vie di
uscita, comportamento al fuoco delle strutture, impianti fissi di estinzione, illuminazione di
sicurezza, servizio di emergenza in caso di incendio) privilegiando, in relazione al breve periodo di
adeguamento concesso, misure di esercizio e semplici misure di protezione attiva rispetto alle
misure di protezione passiva.
Dal 1985, per svariate attività soggette, sono state emanate disposizioni che hanno previsto
specifiche norme transitorie valide anche per il superamento del regime di nulla osta provvisorio
(edifici di civile abitazione, edifici storici adibiti a musei e biblioteche, scuole, alberghi, locali di
pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ecc.). Inoltre è necessario evidenziare che per alcune
attività il D.M. 8.3.1985 già prevedeva il completo rispetto delle normative in vigore valide per
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (distributori di carburanti per autotrazione;
depositi di oli minerali; produzione, deposito e vendita di esplosivi; produzione, deposito,
utilizzazione, vendita di materiale radioattivo; piattaforme di perforazione, oleodotti).
Sulla scorta della esperienza maturata mediante l’applicazione del D.M. 8.3.1985, che ha
presentato non poche difficoltà di attuazione dovute alla rigidità del sistema, ed in base alla
considerazione che il provvedimento è rivolto ad attività estremamente diversificate, non è apparso
opportuno predisporre una normativa di superamento del nulla osta provvisorio attuata secondo il
medesimo criterio del decreto del 1985.
Si è reputato, pertanto, più flessibile ed adattabile alle varie tipologie di attività che possono
presentarsi ognuna con caratteristiche peculiari diverse, adottare un sistema basato sulla valutazione
del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle misure più idonee ad abbattere il
rischio, mutuando la metodologia di indagine ed individuazione delle misure preventive e protettive
da provvedimenti relativamente recenti e collaudati quali i decreti ministeriali 10 marzo 1998 e 4
maggio 1998.
Al riguardo è opportuno evidenziare che l’applicazione di misure di protezione passiva, che
hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, compartimentazione,
ecc.), dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base di una accorta individuazione dei
pericoli di incendio correlati alle condizioni ambientali in modo da considerare gli effettivi rischi in
relazione agli obiettivi di sicurezza assunti. In definitiva la compensazione del rischio, effettuata
secondo il processo sinteticamente descritto e codificato nell’allegato I al citato D.M. 4.5.1998,
dovrà tenere in debita considerazione il carico di incendio, le fonti di innesco, le misure di
protezione attiva, l’affollamento, l’ubicazione, le caratteristiche planovolumetriche, le misure
gestionali, ecc. Non potrà comunque trascurarsi che l’adeguamento si riferisce ad attività esistenti
cui non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova
realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art.2 del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche
ai criteri stabiliti dal D.M. 10.3.1998.
Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso e per le
autorimesse, considerato che le specifiche normative di settore, emanate successivamente al decreto
8 marzo 1985, non contengono disposizioni transitorie per il superamento del regime di nulla osta
provvisorio, è stato previsto un apposito rinvio a dette normative, con le opportune precisazioni ed
esclusioni.
Si sottolinea, infine, che le direttive del D.M. 29 dicembre 2005, riferendosi ad attività in
possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, si applicano, ovviamente, alle attività
preesistenti al 10 dicembre 1984, data di entrata in vigore della legge 818/84.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO
(Mazzini)

- D.P.R. N. 151/2011 . Nuova normativa per la Certificazione di Prevenzione incendi

Il sottoscritto, iscritto presso l'elenco del Ministero dell'Interno, esegue lavori di richiesta dei Certificati di Prevenzione incendi per tutte le attività interessate a tale procedimento, in particolare specializzato per pratiche CONDOMINIALI dal 1984.

Per richiesta di informazioni inviate email : caso.gianfranco@virgilio.it

o chiamare il cell. 3405268303

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