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mercoledì 29 ottobre 2008

RSPP CONDOMINIO ELABORAZIONE DUVRI - DVR

Il 01 01 2009 entrerà in vigore per tutte le attività, l'obbligo di predisporre il DVR e il DUVRI se ci sono interferenze con altre soggetti.

La mancata elaborazione del DVRI nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2008 - TU Sicurezza- comporterà per il Datore di Lavoro pesanti sanzioni, anche di carattere Penale.
(Per l’amministratore di condominio in qualità di datore di lavoro arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro).

Prenota un appuntamento per valutare le proprie esigenze, si valutano anche incarichi di RSPP per il macrosettore ATECO n. 3 - Costruzioni - per la Provincia di CHIETI-

email caso.gianfranco@tiscali.it

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Amministratore di condominio e Testo Unico Sicurezza del lavoro

Con il nuovo Testo Unico sicurezza del lavoro - D.lgs 81/2008, le responsabilità dell'amministratore di condominio vengono ad essere ulteriormente ampliate rispetto agli orientamenti contenuti nella vecchia normativa (D.lgs 626/94).

In particolare il Dlgs 81/2008 prevede (articolo 2, comma primo) la sua applicabilità a tutti i lavoratori con esclusione soltanto degli "addetti ai servizi domestici e familiari" e (articolo 3 comma primo) a " tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio".

Quest'ultimo inoltre soggiace a ulteriori responsabilità in occasione dell'esecuzione di lavori straordinari. Egli infatti deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese a cui affida i lavori (art. 3 della legge 123/07. L'appaltatore (condominio) deve redigere (art. 26 comma terzo) un unico documento di valutazione dei rischi che individui le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo, i rischi da interferenze.

Il documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e la mancata allegazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, per contrarietà alle norme interpretative.

La novità del Testo Unico sicurezza del lavoro è la previsione, nei confronti dei contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della legge 123 2007) e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 dell'obbligo di allegare il predetto documento al contratto di appalto entro il 31 dicembre 2008.


INTERESSANTE VALUTAZIONE FATTA DALL'ING. GERARDO PORRECA
- Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro - Funzionario Ispettorato del lavoro
Quesito sull’amministrazione condominiale

SI CHIEDE SE NEL CASO DI UN CONDOMINIO SI APPLICA IL D. LGS. 626/94 E L'ART. 16 DEL DPR 547/55 SULLE SCALE FISSE. LA DOMANDA DERIVA DAL FATTO CHE L'ASSEMBLEA RIFIUTA L'APPLICAZIONE DI UN CORRIMANO SULLE RAMPE DELLE SCALE CONDOMINIALI COMPRESE TRA DUE MURI, PRIVE DELLO STESSO FIN DALLA COSTRUZIONE. SI PRECISA CHE SULLE SCALE TRANSITANO E LAVORANO ANCHE GLI ADDETTI ALLE PULIZIE, EVENTUALI ARTIGIANI PER LA MANUTENZIONE ECC. IL CONDOMINIO COSTITUISCE UN LUOGO DI LAVORO?
-----------------------------ooooooooooooo---------------------------- Il quesito è davvero singolare. Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/55, compresa quella di cui all’art. 16 citato sull’obbligo di disporre un corrimano nelle rampe delle scale fisse delimitate da due pareti, si applicano a carico dei datori di lavoro ed a tutela dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati. Quindi a stretto rigore l'obbligo giuridico per l'amministrazione condominiale di disporre il corrimano nelle scale, in base alle citate norme di sicurezza, sussisterebbe solo nel caso in cui questa avesse almeno un lavoratore dipendente (ad esempio il portiere, il giardiniere, ecc.). In tal caso il soggetto obbligato e penalmente sanzionato è individuato nella figura dell’amministratore condominiale.
Nella circostanza sarebbe applicabile anche l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 in base al quale l'amministratore condominiale datore di lavoro, nella sua veste di committente ed intestatario del contratto di appalto o del contratto d’opera, è tenuto ad attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalle norme di sicurezza sul lavoro in cooperazione con i datori di lavoro delle imprese chiamate ad operare nell'ambito del proprio ambiente (nel caso citato la ditta di pulizia o la ditta di manutenzione, ecc.). In tali occasioni viene sostanzialmente a configurarsi un concorso di responsabilità fra il datore di lavoro della ditta appaltatrice ed il datore di lavoro che ha affidato i lavori all’interno della propria azienda e quindi di conseguenza un concorso di colpa nel caso in cui per la mancata misura di sicurezza dovesse verificarsi un evento infortunistico.
Nel caso in cui l’amministratore condominiale non riveste la figura di datore di lavoro l’obbligo dell’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni è ad esclusivo carico del datore di lavoro che utilizza i luoghi condominiali che tra l’altro, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, devono essere oggetto di una valutazione dei rischi fatta dallo stesso datore di lavoro allo scopo di eliminarli prima dell’inizio dei lavori.
Si è comunque a conoscenza dell’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 anche nei confronti di committenti, pur non rivestendo questi la figura di datori di lavoro, per il solo fatto di aver affidato a delle imprese dei lavori in presenza di rischi nei loro locali per cui il consiglio che viene da formulare è quello di provvedere comunque ad eliminare la carenza di sicurezza riscontrata.
Ma poi in fondo perché ricorrere alle norme di sicurezza sul lavoro per richiedere l’applicazione di una misura generale di sicurezza da applicare in un ambiente di vita e posta a tutela di ogni condomino ed anche di terzi, misura dovuta tra l’altro, come si suol dire, da ogni buon “pater familiae”?
Fonte Ing. Gerardo PORRECA

QUESITO
In un cantiere è previsto l’intervento di una impresa che provvederà alla rimozione delle travi in legno e delle tegole esistenti e quindi il proprietario concluderà i lavori (in economia mediante proprio personale) consistenti nella installazione delle ringhiere metalliche e nella finitura del solaio (massetto, isolante, pavimento) con un intervento
RISPOSTA
Nel lavoro segnalato si configura la presenza, anche non contemporanea, di più imprese per cui ai sensi dei commi 3, 4 e 11 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente, non essendo i lavori soggetti a permesso di costruire, non è tenuto a designare il coordinatore in fase di progettazione ma a designare comunque, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà provvedere alla redazione del PSC da inviare a tutte le imprese che opereranno in cantiere. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, e quindi nel caso in esame anche i proprietari che assumono la veste di datori di lavoro dei lavori in economia con proprio personale, dovranno a loro volta, ai sensi dell’art. 101 dello stesso D. Lgs., redigere il POS ed inviarlo al coordinatore in fase di esecuzione.
In virtù poi di quanto stabilito dall’art. 99 dello stesso Testo Unico, altresì, il committente nel caso in esame ha anche l’obbligo di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare ed inviarla alla AUSL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio.
Si rammenta, infine, che secondo quanto esplicitamente indicato nell’art. 90 comma 9 lettera c) dello stesso Testo Unico, il committente ha altresì l’obbligo, anche in caso di lavori oggetto della denuncia di inizio dell’attività eseguiti in economia direttamente con proprio personale dipendente senza ricorrere all’appalto, di trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio della attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione prevista dalle lettere a) e b) dello stesso comma 9 che per i lavori non soggetti a permesso di costruire è consistente nel
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato- DURC- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII del Testo Unico- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti.
fonte Ing. Gerardo PORRECA

Leggi gli altri quesiti sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

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