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STUDIO TECNICO CHIMICO-VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SICUREZZA D.LGS n.81/08-TERMOGRAFIA- VIDEOISPEZIONI- PERIZIE FONOMETRICHE VIBRAZIONI-ANALISI ACQUA FUMI E CONTROLLO CANNE FUMARIE- PERIZIE SPECIALISTICHE PER FENOMENI DI CONDENSE - CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI -CERTIFICAZIONE ENERGETICA- RICERCA CONDUTTURE INTERRATE- ANALISI TERMOGRAFICHE-PREZZI CONTENUTI EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it caso.gianluca@virgilio.it

giovedì 8 ottobre 2009

D.Lgs. 152/2006 T.U. AMBIENTE EMISSIONI IN ATMOFERA

VALUTIAMO INCARICHI PER LA RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA- ANALISI CHIMICHE EMISSIONI

L’Art. 272 (commi 1 e 5) del D.Lgs. 152/2006 individua le attività e gli impianti classificati ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. Per tali attività:
non è previsto il rilascio di un autorizzazione
non è obbligatoria alcuna comunicazione (nemmeno nel caso di inserimento in impianti già autorizzati).

Tuttavia nel caso in cui la Ditta lo ritenga opportuno può essere presentata un’esplicita richiesta di esenzione utilizzando il modello apposito a cui è allegato l’elenco degli impianti e attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante. E’ cura della Ditta, che inoltra la domanda di esenzione, barrare le voci che la riguardano all’interno dell’elenco succitato.

La Provincia valuta la richiesta, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e rilascia la comunicazione di esenzione.


L’Amministrazione Provinciale valuta la sussistenza dei requisiti dell’inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; successivamente può provvedere al rilascio di una comunicazione di esenzione o, in caso lo ritenga necessario, alla richiesta di ulteriori integrazioni; nel caso ritenga che la ditta non sia esentabile può procedere con l’invio alla ditta di una comunicazione di obbligo di presentazione domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 o in alternativa di adesione ad un’autorizzazione a carattere generale.

AGGRAFFATURA, ALESATURA, BORDATURA, BURATTATURA, CALANDRATURA, CESOIATURA, CONIFICATURA, FILETTATURA, FORATURA, FRESATURA, FUSTELLATURA, IMBUTITURA, LIMATURA, MASCHIATURA, PIALLATURA, PIEGATURA, RASTREMATURA, STAMPAGGIO E TAGLIO A FREDDO, TORNITURA, TRANCIATURA, TRAPANATURA.

Vengono ritenute ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante anche quelle lavorazioni meccaniche diversamente definite ma assimilabili a quelle sovrariportate per tipologia di lavorazione.

• Non possono invece essere considerate lavorazioni meccaniche ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante i seguenti trattamenti meccanici superficiali dei metalli:
AFFILATURA, CARTEGGIATURA, FINITURA, GRANIGLIATURA, LAPIDELLATURA, LAPPATURA, LASTRATURA, LEVIGATURA, LUCIDATURA MECCANICA, MOLATURA, RETTIFICA, SABBIATURA, SATINATURA, SBAVATURA, SMERIGLIATURA, SPAZZOLATURA.

Queste lavorazioni, come pure quelle diversamente definite ma ad esse assimilabili per tipologia di lavorazione, si devono avvalere di Autorizzazione Generale Generica in quanto classificate come impianti ed attività in deroga di cui all’Art. 272 commi 2 e 3 Parte V del D.Lgs. 152/2006, ricomprese al punto 34) dell’elenco All. 2 all’autorizzazione generale generica.


2. Attività/impianti non considerabili ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante a causa di emissioni specifiche

Sono soggetti ad autorizzazione in procedura ordinaria:
• gli impianti o attività che, pur individuati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, emettano sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
• gli impianti o attività che, pur individuati nella parte I dell’All. 4 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, utilizzino le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs. 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.


3. Impianti termici

Gli impianti termici con potenzialità superiore alle soglie previste all’art. 269 comma 14 non possono essere esentati ma devono essere sottoposti ad autorizzazione (in procedura ordinaria o generale generica).

fac-simile di domanda

ALLEGATO A) (autorizzazione di carattere generale)
ALLEGATO A1) per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell’Allegato IV alla Parte Quinta del Decreto riportati nell’Elenco impianti attività in deroga (Allegato B);
Schema di domanda da presentarsi ai sensi dell’art. 272 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152
ATTIVITÀ IN DEROGA
Per i soggetti privati la domanda deve essere presentata in carta legale




Richiedere preventivo di spesa inviando una e-mail a
caso.gianfranco@virgilio.it
o chiamare 3405268303


domenica 15 marzo 2009

DVR O DUVRI NEL CONDOMINIO- DEFINIZIONE DI DATORE DI LAVORO

ATTENZIONE ,MOLTI AMMINISTRATORI TROVANO DELLE DIFFICOLTA' NEL RICHIEDERE I FONDI PER LA ELABORAZIONE DEL DVR O DUVRI,( CIRCA € 500,00) PERCHE' NELLE ASSEMBLEE IL SOLITO CONDOMINO INFORMATO......SOSTIENE CHE NON ESISTE L'OBBLIGO, IN QUANTO IL CONDOMINIO NON E' DATORE DI LAVORO.

LA DEFINIZIONE DEL DATORE DI LAVORO DATO DAL D.LGS N.81/08 E' MOLTO AMPIO ED E' DEFINITO NELL'ARTICOLO N. 2 DELLA STESSA LEGGE. IN SINTESI VIENE CONSIDERATO DATORE DI LAVORO COLUI CHE DISPONE DI POTERE DECISIONALE E DI SPESA.

E' BENE RICORDARE A TUTTI, CHE DALL'APPLICAZIONE DEL NUOVO T.U SULLA SICUREZZA SONO ESCLUSI SOLO I LAVORI DOMESTICI , LE LEZIONI DI RIPETIZIONE EFFETTUATE A DOMICILIO E L'ASSIS
TENZA AGLI ANZIANI .

CONSIGLIO DI PORTARE IN ASSEMBLEA COPIA DEL TESTO CHE HO RICHIAMATO PER FORNIRE IDONEA RISPOSTA AI DOTTI DI TURNO.

CI SONO VOLUTI TRE ANNI PER FAR CAPIRE CHE, RICHIEDERE LE ANALISI DELL'ACQUA DEPOSITATA NEI SERBATOI CONDOMINIALI, RIENTRA TRA GLI OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI -D.LGS 31/2001 e D.LGS 27/2002.

NON AUGURO A NESSUNO DI TROVARSI NELLE VESTI DI COMMITTENTE/AMMINISTRATORE IN CASO DI INFORTUNIO SUBITO NEL CONDOMINIO, DA UN ELETTRICISTA ,IDRAULICO, ADDETTI AL GIARDINAGGIO E ALLE PULIZIE O MURATORE.

PRECISO CHE CON LA NUOVA LEGGE SULLA SICUREZZA E' DIVENTATA UN' IMPRESA ARDUA SE NON IMPOSSIBILE DIMOSTRARE DAVANTI AL GIUDICE PENALE, IL RISCHIO ELETTIVO ,UNICA VIA DI SALVEZZA PER IL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE IN CASO DI INFORTUNIO.

IL 19 FEBBRAIO 2009 IL MINISTERO HA RISPOSTO ALL'INTERPELLO DELL'ANACI PRECISANDO LA OBBLIGATORIETA' DI PREDISPORRE IL DUVRI NEL CONDOMINIO.
......DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DIV. III

Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.
OGGETTO: Condominio - D.Lgs. 81/2008

Con riferimento ai quesiti in oggetto, si forniscono i chiarimenti richiesti.

1. L’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 prevede, al comma 3, che il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, promuove la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Pertanto risulta evidente che, in caso di affidamento di lavori all’interno del condominio, dovrà essere redatto un unico DUVRI per ogni condominio per i quali vi siano affidamenti di appalti od opere che possano comportare interferenze.

Giova peraltro precisare ulteriormente che, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e segg. del medesimo testo normativo.

2. Ai sensi dell’art. 32 del D.L. 207/2008, recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e finanziarie urgenti”, è prorogata al 16 maggio 2009 l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), nonché le disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La proroga pertanto non riguarda la materia oggetto dei quesiti.

3. L’obbligo di procedere alla valutazione del rischio è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 4 del D.lgs. 626/94 ed è pertanto vigente dalla data di entrata in vigore di tale decreto; i datori di lavoro a cui siano affidati lavori nel condominio erano già in precedenza obbligati alla valutazione di rischi.

Per quanto riguarda la produzione delle singole valutazioni dei rischi ai fini della redazione del DUVRI, non sembra che la legge preveda tale obbligo a carico dei datori di lavoro affidatari, disponendo in via generale a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva” (art. 26, comma 2 lett. b) e non applicandosi le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI - ai sensi del successivo comma 3 dell’art. citato - ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non richiede particolari requisiti ai fini della redazione del DUVRI.

5. Per quanto riguarda l’eventuale obbligo di sorveglianza sanitaria per le imprese di pulizia, occorre far riferimento al titolo IX, capo I “protezione da agenti chimici “ del D.Lgs. 81/2008, e precisamente al combinato disposto degli artt. 229 e 224. Ai sensi della norme citate, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, salvo che i risultati della valutazione dei rischi dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, essendo sufficienti a ridurre il rischio le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi.

IL DIRIGENTE

(Avv. Lorenzo Fantini)

ricevuta il 19.02.2009

Oggetto: interpello ANACI



BUONA FORTUNA

LAVORO - Nozione di rischio elettivo - Individuazione - Criteri - Distinzione del rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa. E’ qualificato come “rischio elettivo” una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Sicché, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicché l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica. Presidente S. Ciciretti, Relatore A. De Matteis, Ric. Perini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 04/07/2007, Sentenza n. 15047

domenica 22 febbraio 2009

TERMOGRAFIA IN EDILIZIA


LE APPLICAZIONI DELLA TERMOGRAFIA IN EDILIZIA

Per affrontare i problemi del risparmio energetico, i lavori di riqualificazioni energetiche in ediliza, sono state approvate una serie di leggi, tra le quali la legge sul risparmio energetico -d.lgs. n.192/05, dlgs. n.311/06 ed in seguito la EnEV 2002. Tali leggi tendono a favorire ed a regolare tutta una serie di misure per il risparmio energetico nella costruzione dei nuovi edifici ma anche nella pianificazione delle opere di risanamento degli edifici esistenti. Nuovi materiali, nuovi metodi di lavorazione e tempi di costruzione sempre più stretti richiedono un grande impegno da parte di coloro che si occupano del progetto, delle imprese che si occupano della realizzazione e da parte di chi è responsabile del controllo. Oggi è necessario pianificare efficacemente le opere di costruzione e risanamento nonché controllare e documentare il rispetto della qualità dell’opera, in particolare l’impermeabilità all’aria e l’isolamento termico. In ognuno di questi casi la Thermografia fornisce importanti informazioni e documenta lo stato delle opere.

La termografia ad infrarossi trova la propria applicazione in molti settori:
In fase di localizzazione e verifica delle tubazioni, e di eventuali perdite, la termografia risulta molto efficace, anche nel caso di tubazioni idrauliche posate sotto il pavimento o interrate. Grazie alla Thermografia è possibile individuare e documentare, in modo semplice e veloce, anche eventuali fughe nei sistemi di riscaldamento centralizzato.

Individuazione di difetti strutturali
Difetti strutturaliLa termografia ad infrarossi rappresenta il metodo più veloce ed efficace per individuare eventuali difetti strutturali ed è in grado di documentare la qualità e l’adeguata esecuzione delle opere di costruzione. La termografia è in grado di visualizzare, sotto forma di immagine termica a colori, un’eventuale dispersione termica, l’umidità nonché eventuale permeabilità all’aria degli edifici.


Visualizzazione di dispersioni energetiche
DispersioniLe zone di dispersione termica non rappresentano solo uno spreco d’energia. In questi punti l’umidità dell’aria può portare alla comparsa di condensa o infiltrazioni. Di conseguenza possono comparire muffe con tutti i rischi ad esse connessi per la salute dell’uomo. Inoltre, i punti di dispersione termica sono a volte anche punti di dispersione acustica. Un ottimale isolamento termico costituisce, nella maggior parte dei casi, anche un buon isolamento acustico. La Thermografia permette di individuare facilmente i punti di dispersione termica.

Pianificazione e risanamento
RisanamentoLa tecnica dell’infrarosso viene impiegata nella pianificazione delle opere di risanamento, ma anche per la garanzia di qualità e per il collaudo di edifici di nuova costruzione. Durante l’essiccazione, l’immagine termica permette di verificare lo stadio raggiunto dalla procedura stessa e quindi di ottimizzarne impiego e durata.


Restauro degli edifici
RestauroLa termografia ad infrarossi è in grado di fornire preziose informazioni nel caso di restauro di edifici e monumenti. Attraverso le immagini all’infrarosso è possibile visualizzare le costruzioni reticolari ricoperte da intonaco. In questo modo è possibile, ad esempio, valutare l’utilità di intervenire sulla parte interessata. E’ inoltre possibile localizzare distacchi d’intonaco dalle pareti ed adottare le misure necessarie al relativo consolidamento.

Individuazione di permeabilità all’aria
ImpermeabilitàUn’ulteriore abituale applicazione è rappresentata dall’individuazione di permeabilità all’aria durante il rilevamento del tasso di ricambio d’aria tramite la procedura Blower-Door, con la quale si crea una depressione all’interno dell’edificio. Nei punti di non ermeticità, l’aria fredda penetra all’interno dell’edificio e la differenza di temperatura viene visualizzata dalla termocamera a infrarossi. Così, i punti di non ermeticità possono essere individuati ed eliminati prima che l’applicazione di rivestimenti e costruzioni interne rendano l’eliminazione di tali difetti strutturali troppo dispendiosa, in termini di costi e di tempo.

Controllo infiltrazioni su tetti a terrazzo
InfiltrazioniLa localizzazione di perdite su tetti piani rappresenta un’altra applicazione tipica dell’infrarosso. Poiché nei punti ove vi sono delle infiltrazioni nel tetto il calore del sole viene trattenuto più a lungo, la termocamera consente di vedere e verificare l'entità dell'infiltrazione in modo assolutamente non invasivo. In questo modo si riducono i costi e la durata dei lavori di riparazione o addirittura è possibile evitare del tutto il risanamento del tetto. Allo stesso tempo è possibile localizzare tempestivamente le infiltrazioni, evitando la comparsa di muffe e i danni correlati ad una insufficiente essiccazione dei materiali.

Riscaldamento, aerazione, climatizzazione
AlimentareLa climatizzazione degli ambienti in cui ci troviamo influenza notevolmente il nostro benessere e la nostra efficienza. Il numero delle persone in malattia all’interno delle aziende può dipendere anche da una scorretta climatizzazione degli ambienti lavorativi. La termografia fornisce, ad esempio, immagini relative alla funzionalità di soffittature climatizzanti, caloriferi o sistemi di aerazione. Grazie alle informazioni ottenute è possibile organizzare in modo ottimale il posto di lavoro evitando postazioni di lavoro esposte alle correnti d’aria.

Per risolvere efficacemente i problemi sopra descritti invia una email a: caso.gianfranco@virgilio.it
per richiedere un sopralluogo ed un preventivo di spesa

sabato 7 febbraio 2009

CONTROLLO EMISSIONI NOCIVE GAS DI DISCARICA


CLASSE 1 DIV.1 GROUP ABC&D

ANALISI DI ARIA E ACQUA DI SITI CONTAMINATI


ANALISI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA PER VERIFICHE PERIODICHE-
 
 STRUMENTAZIONE  UTILIZZATA: 


FOXBORO CENTURY OVA 108 GC - 
FOXBORO CENTURY OVA 128 GC
FOXBORO 1BX MIRAN IR - 
FOXBORO 1B2 MIRAN IR
PHOTO-IONIZZATORE UNU P1 - 101


- ANALISI CHIMICHE SPECIFICHE : ARIA - ACQUA - TERRENO
- CONTROLLO RADIAZIONI ALFA BETA GAMMA
- ANALISI ACQUA DI POZZI CON VIDEOISPEZIONE

D. Lgs. 13/01/2003 n. 36 - D.Lgs. 152/2006 T.U. Ambiente
Attuazione della Direttiva europea relativa alle discariche di rifiuti e Nuovo testo unico Ambiente

Per leggere l'intero decreto legislativo INCOLLA il link E APRILO:
www.bitline.it/DL36.pdf

PREZZI MOLTO COMPETITIVI


SERVIZIO TECNICO PER COMUNI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

INVIARE EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it  CELL 3405268303

domenica 25 gennaio 2009

TERMOGRAFIA PER EDIFICI- RICERCA PERDITA RISCALDAMENTO A PAVIMENTO


Sono disponibile ad eseguire indagini termografiche, per verificare isolamenti termici degli edifici, al fine di eliminare problemi di muffe allergenici o per individuare perdite dall'impianto termico con distribuzione a pavimento.

PER RICHIEDERE DEI PREVENTIVI DI SPESA INVIARE UNA EMAIL

caso.gianfranco@virgilio.it

STRUMENTAZIONE TERMOGRAFICHE DISPONIBILI:
-INFRAMETRICS 522 - 520 THERMASNAP-  525 TUTTE A COLORI
- AGEMA 870

IL PROBLEMA DELLA MUFFA IN CASA E' UNA COSA SERIA, LA NON RISOLUZIONE DEL PROBLEMA PUO' PROVOCARE GRAVI PROBLEMI DI SALUTE.

LA TERMOGRAFIA E' UTILIE PER LE SEGUENTI APPICAZIONI:


OPERE EDILI - rilevamento di sfaldature del cemento dall’acciaio nei ponti ; - rilevamento di infiltrazioni d’acqua nelle strutture ; - verifiche, controlli e collaudi riferiti al contenimento energetico.
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - verifica presenza di difetti su cavi, giunti e isolatori ; - verifica grandi trasformatori ; - verifica integrità isolamento termico delle caldaie delle centrali elettriche ; - controllo di cuscinetti e parti rotanti nelle macchine elettriche soggette a surriscaldamento.
PROTEZIONE CIVILE - protezione, prevenzione e controllo da eruzioni vulcaniche ; - ricerca di fughe di gas o liquidi pericolosi ; - ricerca nel sottosuolo di tracciati elettrici, oleodotti e gasdotti ; - mappa termica di dighe, stadi, edifici per la prevenzione di collassi improvvisi; - ricerca di persone cadute in mare, disperse al buio, sommerse da terra o neve.
INDUSTRIA PETROLCHIMICA - controllo dei residui solidi all’interno di tubazioni ; - controllo di aree critiche sottoposte a temperature limite ; - ricerca di lesioni su grandi ciminiere ; - ottimizzazione e verifica del rendimento di torri di raffreddamento e scambiatori di calore. MEDICINA - studio del risanamento di ferite ; - controllo delle zone corporee interessate da fenomeni reumatologici ; - controllo di difetti circolatori.
ECOLOGIA - individuazione di aree vegetative in cattivo stato di salute ; - mappatura termica delle coste esposte a rischio industriale ; - controllo notturno della presenza di esemplari faunistici e dei loro movimenti.

BENI CULTURALI (Edifici storici) - verifica dello stato di salute ; - ricerca della natura del materiale ; - lettura dei corpi fabbrica aggiunti ; - individuazione di armature lignee intonacate ; - ricerca di canalizzazioni idriche e fognarie nascoste in pareti o pavimenti ; - mappa termica per la ricerca di rifacimenti e modifiche ; - ricerca del posizionamento e dimensionamento di elementi strutturali quali archi di scarico, pilastri di mattoni, architravature.


DETRAZIONE FISCALE 55% E 36% - Consulenze

SU RICHIESTA SI RILASCIANO CONSULENZE E PREVENTIVI DI SPESA PER AVERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI EMAIL caso.gianfranco@tiscali.it