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STUDIO TECNICO CHIMICO-VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SICUREZZA D.LGS n.81/08-TERMOGRAFIA- VIDEOISPEZIONI- PERIZIE FONOMETRICHE VIBRAZIONI-ANALISI ACQUA FUMI E CONTROLLO CANNE FUMARIE- PERIZIE SPECIALISTICHE PER FENOMENI DI CONDENSE - CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI -CERTIFICAZIONE ENERGETICA- RICERCA CONDUTTURE INTERRATE- ANALISI TERMOGRAFICHE-PREZZI CONTENUTI EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it caso.gianluca@virgilio.it

mercoledì 29 ottobre 2008

RSPP CONDOMINIO ELABORAZIONE DUVRI - DVR

Il 01 01 2009 entrerà in vigore per tutte le attività, l'obbligo di predisporre il DVR e il DUVRI se ci sono interferenze con altre soggetti.

La mancata elaborazione del DVRI nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2008 - TU Sicurezza- comporterà per il Datore di Lavoro pesanti sanzioni, anche di carattere Penale.
(Per l’amministratore di condominio in qualità di datore di lavoro arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro).

Prenota un appuntamento per valutare le proprie esigenze, si valutano anche incarichi di RSPP per il macrosettore ATECO n. 3 - Costruzioni - per la Provincia di CHIETI-

email caso.gianfranco@tiscali.it

ESPERIENZE
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Amministratore di condominio e Testo Unico Sicurezza del lavoro

Con il nuovo Testo Unico sicurezza del lavoro - D.lgs 81/2008, le responsabilità dell'amministratore di condominio vengono ad essere ulteriormente ampliate rispetto agli orientamenti contenuti nella vecchia normativa (D.lgs 626/94).

In particolare il Dlgs 81/2008 prevede (articolo 2, comma primo) la sua applicabilità a tutti i lavoratori con esclusione soltanto degli "addetti ai servizi domestici e familiari" e (articolo 3 comma primo) a " tutti i settori di attività privati e pubblici e a tutte le tipologie di rischio".

Quest'ultimo inoltre soggiace a ulteriori responsabilità in occasione dell'esecuzione di lavori straordinari. Egli infatti deve promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le imprese a cui affida i lavori (art. 3 della legge 123/07. L'appaltatore (condominio) deve redigere (art. 26 comma terzo) un unico documento di valutazione dei rischi che individui le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo, i rischi da interferenze.

Il documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e la mancata allegazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile, per contrarietà alle norme interpretative.

La novità del Testo Unico sicurezza del lavoro è la previsione, nei confronti dei contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 (data di entrata in vigore della legge 123 2007) e ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008 dell'obbligo di allegare il predetto documento al contratto di appalto entro il 31 dicembre 2008.


INTERESSANTE VALUTAZIONE FATTA DALL'ING. GERARDO PORRECA
- Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro - Funzionario Ispettorato del lavoro
Quesito sull’amministrazione condominiale

SI CHIEDE SE NEL CASO DI UN CONDOMINIO SI APPLICA IL D. LGS. 626/94 E L'ART. 16 DEL DPR 547/55 SULLE SCALE FISSE. LA DOMANDA DERIVA DAL FATTO CHE L'ASSEMBLEA RIFIUTA L'APPLICAZIONE DI UN CORRIMANO SULLE RAMPE DELLE SCALE CONDOMINIALI COMPRESE TRA DUE MURI, PRIVE DELLO STESSO FIN DALLA COSTRUZIONE. SI PRECISA CHE SULLE SCALE TRANSITANO E LAVORANO ANCHE GLI ADDETTI ALLE PULIZIE, EVENTUALI ARTIGIANI PER LA MANUTENZIONE ECC. IL CONDOMINIO COSTITUISCE UN LUOGO DI LAVORO?
-----------------------------ooooooooooooo---------------------------- Il quesito è davvero singolare. Le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/55, compresa quella di cui all’art. 16 citato sull’obbligo di disporre un corrimano nelle rampe delle scale fisse delimitate da due pareti, si applicano a carico dei datori di lavoro ed a tutela dei lavoratori dipendenti o ad esso equiparati. Quindi a stretto rigore l'obbligo giuridico per l'amministrazione condominiale di disporre il corrimano nelle scale, in base alle citate norme di sicurezza, sussisterebbe solo nel caso in cui questa avesse almeno un lavoratore dipendente (ad esempio il portiere, il giardiniere, ecc.). In tal caso il soggetto obbligato e penalmente sanzionato è individuato nella figura dell’amministratore condominiale.
Nella circostanza sarebbe applicabile anche l'art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 in base al quale l'amministratore condominiale datore di lavoro, nella sua veste di committente ed intestatario del contratto di appalto o del contratto d’opera, è tenuto ad attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalle norme di sicurezza sul lavoro in cooperazione con i datori di lavoro delle imprese chiamate ad operare nell'ambito del proprio ambiente (nel caso citato la ditta di pulizia o la ditta di manutenzione, ecc.). In tali occasioni viene sostanzialmente a configurarsi un concorso di responsabilità fra il datore di lavoro della ditta appaltatrice ed il datore di lavoro che ha affidato i lavori all’interno della propria azienda e quindi di conseguenza un concorso di colpa nel caso in cui per la mancata misura di sicurezza dovesse verificarsi un evento infortunistico.
Nel caso in cui l’amministratore condominiale non riveste la figura di datore di lavoro l’obbligo dell’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni è ad esclusivo carico del datore di lavoro che utilizza i luoghi condominiali che tra l’altro, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, devono essere oggetto di una valutazione dei rischi fatta dallo stesso datore di lavoro allo scopo di eliminarli prima dell’inizio dei lavori.
Si è comunque a conoscenza dell’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria dell’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 anche nei confronti di committenti, pur non rivestendo questi la figura di datori di lavoro, per il solo fatto di aver affidato a delle imprese dei lavori in presenza di rischi nei loro locali per cui il consiglio che viene da formulare è quello di provvedere comunque ad eliminare la carenza di sicurezza riscontrata.
Ma poi in fondo perché ricorrere alle norme di sicurezza sul lavoro per richiedere l’applicazione di una misura generale di sicurezza da applicare in un ambiente di vita e posta a tutela di ogni condomino ed anche di terzi, misura dovuta tra l’altro, come si suol dire, da ogni buon “pater familiae”?
Fonte Ing. Gerardo PORRECA

QUESITO
In un cantiere è previsto l’intervento di una impresa che provvederà alla rimozione delle travi in legno e delle tegole esistenti e quindi il proprietario concluderà i lavori (in economia mediante proprio personale) consistenti nella installazione delle ringhiere metalliche e nella finitura del solaio (massetto, isolante, pavimento) con un intervento
RISPOSTA
Nel lavoro segnalato si configura la presenza, anche non contemporanea, di più imprese per cui ai sensi dei commi 3, 4 e 11 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 contenente il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente, non essendo i lavori soggetti a permesso di costruire, non è tenuto a designare il coordinatore in fase di progettazione ma a designare comunque, prima dell’affidamento dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione il quale dovrà provvedere alla redazione del PSC da inviare a tutte le imprese che opereranno in cantiere. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, e quindi nel caso in esame anche i proprietari che assumono la veste di datori di lavoro dei lavori in economia con proprio personale, dovranno a loro volta, ai sensi dell’art. 101 dello stesso D. Lgs., redigere il POS ed inviarlo al coordinatore in fase di esecuzione.
In virtù poi di quanto stabilito dall’art. 99 dello stesso Testo Unico, altresì, il committente nel caso in esame ha anche l’obbligo di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare ed inviarla alla AUSL ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per territorio.
Si rammenta, infine, che secondo quanto esplicitamente indicato nell’art. 90 comma 9 lettera c) dello stesso Testo Unico, il committente ha altresì l’obbligo, anche in caso di lavori oggetto della denuncia di inizio dell’attività eseguiti in economia direttamente con proprio personale dipendente senza ricorrere all’appalto, di trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio della attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione prevista dalle lettere a) e b) dello stesso comma 9 che per i lavori non soggetti a permesso di costruire è consistente nel
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato- DURC- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’allegato XVII del Testo Unico- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti.
fonte Ing. Gerardo PORRECA

Leggi gli altri quesiti sull’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008

martedì 28 ottobre 2008

DPR n.151/2011 RICHIESTA C.P.I.- Autorimessa-Certificato di Prevenzione Incendi

IL 01.06.2009 TUTTE LE ATTIVITA' che hanno ottenuto dai VV.F il N.O.P. dovranno munirsi del certificato di prevenzione Incendi, è quanto stabilito nel D.M. 29.12.2005- recante direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'art. 7 del DPR 12.01.1998, n. 37.

Per chiarimenti e primi indirizzi applicativi il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare
Prot. n. P194/4101 sott.135/A del 20.02.2006.
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
VIA CAVOUR, 5 – 00184 ROMA TEL. N. 06/46529232 FAX. N. 06/47887525
Prot. n. P194 / 4101 sott. 135/A Roma, 20 FEBBRAIO 2006
LETTERA - CIRCOLARE
-AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: D.M. 29 dicembre 2005 recante direttive per il superamento del regime del nulla
osta provvisorio, ai sensi dell’art. 7 del DPR 12.1.1998, n.37. – Chiarimenti e
primi indirizzi applicativi.-
Con il decreto del Ministro dell’Interno 29 dicembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2006 è stato attuato quanto stabilito dall’articolo 7 del DPR 12 gennaio 1998,
n.37 in materia di superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione di cui
all’articolo 2 della Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Con il recente provvedimento vengono infatti emanate le disposizioni di prevenzione incendi
che devono essere adottate dai titolari delle attività, di cui all’allegato al decreto del Ministro
dell’interno 16 febbraio 1982, in possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, per le quali
non siano state emanate, alla data di entrata in vigore del presente decreto (1 giugno 2006),
specifiche direttive di adeguamento finalizzate all’ottenimento del certificato di prevenzione
incendi.
Il decreto 29 dicembre 2005 consentirà di concludere una fase transitoria iniziata oltre
ventuno anni fa con la legge 818/84 che era stata emanata per sanare una situazione pregressa di
irregolarità dovuta sia a carenze normative che a ritardi. Per recuperare tale situazione fu introdotto
un dispositivo normativo, in deroga a quello sancito dalla legge 26 luglio 1965, n. 966 e dal DPR 29
luglio 1982, n. 577, per permettere di raggiungere il necessario livello di sicurezza in tempi definiti
e ragionevoli.
Per concretizzare le finalità della legge furono studiate soluzioni tecniche, applicabili
all’intera gamma di attività soggette, proporzionate al tempo di applicazione previsto in alcuni mesi.
Tali soluzioni denominate “direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi”,
emanate con il decreto ministeriale 8 marzo 1985, costituivano l’insieme delle misure di
prevenzione e protezione che consentivano, secondo un procedimento dettagliato che coinvolgeva
in prima persona i liberi professionisti, di ottenere il nulla osta provvisorio.
E’ opportuno rammentare che le misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi sono
state redatte in forma tabellare, associando a ciascuna attività soggetta ai controlli un gruppo di
provvedimenti di prevenzione incendi ritenuto idoneo per il caso specifico. Tali provvedimenti sono
stati individuati, attività per attività, tra quelli previsti in un elenco di misure generali (aerazione,
divieti e limitazioni, limitazione del carico di incendio, distanze di sicurezza, sistema di vie di
uscita, comportamento al fuoco delle strutture, impianti fissi di estinzione, illuminazione di
sicurezza, servizio di emergenza in caso di incendio) privilegiando, in relazione al breve periodo di
adeguamento concesso, misure di esercizio e semplici misure di protezione attiva rispetto alle
misure di protezione passiva.
Dal 1985, per svariate attività soggette, sono state emanate disposizioni che hanno previsto
specifiche norme transitorie valide anche per il superamento del regime di nulla osta provvisorio
(edifici di civile abitazione, edifici storici adibiti a musei e biblioteche, scuole, alberghi, locali di
pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ecc.). Inoltre è necessario evidenziare che per alcune
attività il D.M. 8.3.1985 già prevedeva il completo rispetto delle normative in vigore valide per
l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (distributori di carburanti per autotrazione;
depositi di oli minerali; produzione, deposito e vendita di esplosivi; produzione, deposito,
utilizzazione, vendita di materiale radioattivo; piattaforme di perforazione, oleodotti).
Sulla scorta della esperienza maturata mediante l’applicazione del D.M. 8.3.1985, che ha
presentato non poche difficoltà di attuazione dovute alla rigidità del sistema, ed in base alla
considerazione che il provvedimento è rivolto ad attività estremamente diversificate, non è apparso
opportuno predisporre una normativa di superamento del nulla osta provvisorio attuata secondo il
medesimo criterio del decreto del 1985.
Si è reputato, pertanto, più flessibile ed adattabile alle varie tipologie di attività che possono
presentarsi ognuna con caratteristiche peculiari diverse, adottare un sistema basato sulla valutazione
del rischio di incendio e sulla conseguente individuazione delle misure più idonee ad abbattere il
rischio, mutuando la metodologia di indagine ed individuazione delle misure preventive e protettive
da provvedimenti relativamente recenti e collaudati quali i decreti ministeriali 10 marzo 1998 e 4
maggio 1998.
Al riguardo è opportuno evidenziare che l’applicazione di misure di protezione passiva, che
hanno un impatto rilevante sulle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco, compartimentazione,
ecc.), dovrà essere attentamente valutata e graduata sulla base di una accorta individuazione dei
pericoli di incendio correlati alle condizioni ambientali in modo da considerare gli effettivi rischi in
relazione agli obiettivi di sicurezza assunti. In definitiva la compensazione del rischio, effettuata
secondo il processo sinteticamente descritto e codificato nell’allegato I al citato D.M. 4.5.1998,
dovrà tenere in debita considerazione il carico di incendio, le fonti di innesco, le misure di
protezione attiva, l’affollamento, l’ubicazione, le caratteristiche planovolumetriche, le misure
gestionali, ecc. Non potrà comunque trascurarsi che l’adeguamento si riferisce ad attività esistenti
cui non possono essere applicati integralmente gli stessi criteri adottati per gli edifici di nuova
realizzazione. A tal fine, il comma 2 dell’art.2 del decreto rinvia, oltre che ai criteri generali, anche
ai criteri stabiliti dal D.M. 10.3.1998.
Per gli impianti di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso e per le
autorimesse, considerato che le specifiche normative di settore, emanate successivamente al decreto
8 marzo 1985, non contengono disposizioni transitorie per il superamento del regime di nulla osta
provvisorio, è stato previsto un apposito rinvio a dette normative, con le opportune precisazioni ed
esclusioni.
Si sottolinea, infine, che le direttive del D.M. 29 dicembre 2005, riferendosi ad attività in
possesso di nulla osta provvisorio in corso di validità, si applicano, ovviamente, alle attività
preesistenti al 10 dicembre 1984, data di entrata in vigore della legge 818/84.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
ISPETTORE GENERALE CAPO
(Mazzini)

- D.P.R. N. 151/2011 . Nuova normativa per la Certificazione di Prevenzione incendi

Il sottoscritto, iscritto presso l'elenco del Ministero dell'Interno, esegue lavori di richiesta dei Certificati di Prevenzione incendi per tutte le attività interessate a tale procedimento, in particolare specializzato per pratiche CONDOMINIALI dal 1984.

Per richiesta di informazioni inviate email : caso.gianfranco@virgilio.it

o chiamare il cell. 3405268303


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SU RICHIESTA SI RILASCIANO CONSULENZE E PREVENTIVI DI SPESA PER AVERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI EMAIL caso.gianfranco@tiscali.it