SI ESEGUONO VALUTAZIONI DEL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DOPO SPECIFICO SOPRALLUOGO E RILIEVI ESEGUITI CON FONOMETRI DI CLASSE 1 (Bruel & Kjaer)con le modalita' richieste nell' ALLEGATO XXXV DEL D.Lgs. 81/2008-
CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA I DATORI DI LAVORO DEVONO VALUTARE IL RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN CONFORMITA' E CON LE MODALITA' STABILITE DAGLI ARTICOLI DAL n. 187 AL n. 205 DEL D.Lgs. n. 81/2008- In Conformità all'allegato XXXV, Parte A.
Pesanti sanzioni penali e amministrative sono previste dalla nuova normativa sulla sicurezza-
Su richiesta, delle persone interessate, si inviano Linee Guida " Rumore e Vibrazione " elaborati dall' ISPESL, rimborsando solo le spese .
Richiedete dei preventivi di spesa specificando nella email tipologia di azienda e numero di dipendenti.
EMAIL caso.gianfranco@tiscali.it
Cell. 3405268303
Diffidate delle valutazioni, fotocopie, del rumore e vibrazioni, vendute on-line a € 100,00 possono procurarvi seri danni economici , in caso di verifica della vostra azienda da pate della ASL o Ispettorato del Lavoro, la valutazione del rumore e vibrazioni è una cosa seria da affidare a persone competenti.
STUDIO TECNICO CHIMICO-VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SICUREZZA D.LGS n.81/08-TERMOGRAFIA- VIDEOISPEZIONI- PERIZIE FONOMETRICHE VIBRAZIONI-ANALISI ACQUA FUMI E CONTROLLO CANNE FUMARIE- PERIZIE SPECIALISTICHE PER FENOMENI DI CONDENSE - CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI -CERTIFICAZIONE ENERGETICA- RICERCA CONDUTTURE INTERRATE- ANALISI TERMOGRAFICHE-PREZZI CONTENUTI EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it caso.gianluca@virgilio.it
sabato 22 novembre 2008
VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONE D.Lgs.81/2008
domenica 2 novembre 2008
DVR/DUVRI- CRITERI DI ELABORAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI-
Il Dlgs 81/2008, T.U. Sicurezza, ha apportato importanti cambiamenti all'attività di valutazione dei rischi aziendali RISPETTO al D.Lgs. 626/94.
Ha recepito l’ orientamento giurisprudenziale, (vedi le ultime sentenze della Suprema Corte di Cassazione sez. Penale), secondo la Cassazione esiste una distinzione concettuale tra la valutazione dei rischi intesa come "attività" e quella cartolarizzata nel Dvr (Cassazione penale, sezione DI, 3 agosto 2005, n. 29229: "Non bisogna confondere la valutazione del rischio dallo specifico documento che lo formalizza"), il legislatore del 2008 ne ha esplicitamente disciplinato l'oggetto all'articolo 28 del Dlgs 81/2008, che al punto 2, prevede che "il documento di cui all'articolo 17, comma i, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma i, lettera a);
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Dopo l'emanazione del Dlgs n.81/2008, due sono gli adempimenti nuovi ed importanti, costituenti il contenuto del Documento di valutazione dei rischi: l'elaborazione dell'"organigramma di sicurezza" e la "mappatura mansionale dei rischi specifici" (articolo 28, comma 2, lettere d) ed f).
Organigramma dati sicurezza.
E' una sezione documentale del Documento valutazione dei rischi con la quale si procede all'individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione (intesa come esito di una procedura codificata) delle misure di prevenzione e di protezione. Secondo la previsione del Testo Unico Sicurezza del lavoro, ai suddetti ruoli dell'organizzazione aziendale devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Mappatura mansionale dei rischi specifici.
E' una sezione documentale del Dvr con la quale si procede all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Gioca un ruolo fondamentale il rispetto dell'obbligo, posto in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, e di informarli e formarli professionalmente in relazione ai rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta (articolo 18, comma i, lettera e); 36 e 37 del Dlgs 81/2008).
In materia di appalti cosiddetti "interni" l'articolo 26 del Dlgs 81/2008 conferma l'articolo 7 del Dlgs 626/94, con la precisazione che la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri) è obbligatoria anche nel caso in cui non sia possibile eliminare, ma solo ridurre al minimo tali rischi; e che la selezione del soggetto affidatario dei lavori deve avvenire mediante un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. E stata poi sancita la nullità dei contratti di subappalto, appalto e di somministrazione del settore privato (esclusa la somministrazione di beni e servizi essenziali) privi della specifica indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro. Per i contratti in essere, il termine ultimo è il 31 dicembre 2008, qualora essi siano ancora in corso a tale data (per quelli aventi scadenza anteriore, il regime è di esonero ). Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono state recepite le disposizioni già contenute nella legge n. 123/2007 (articolo 8).
Il T U ribadisce il modello compartecipativo, collaborativo,nell'attività di valutazione dei rischi da parte dei soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale (già contenuto all'articolo 4, comma 6 del Dlgs 626/94). L'attività di valutazione dei rischi deve riguardare tutte le tipologie di rischio professionale, ed ha come oggetto anche altre scelte rilevanti sul piano prevenzionistico e dell'organizzazione del lavoro( Stress psico fisico, lavoratori stranieri, donne in gravidanza). Il conferimento al documento di valutazione del requisito della certezza di data vale, ovviamente, non solo quale obbligo iniziale, bensì in occasione di ogni successivo aggiornamento documentale.
Attenzione, l'articolo 4, comma 2-bis del DL n. 97/2008, convertito nella legge n.129/2008, prevede lo slittamento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi, al 1° gennaio 2009.