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STUDIO TECNICO CHIMICO-VERIFICA DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI SICUREZZA D.LGS n.81/08-TERMOGRAFIA- VIDEOISPEZIONI- PERIZIE FONOMETRICHE VIBRAZIONI-ANALISI ACQUA FUMI E CONTROLLO CANNE FUMARIE- PERIZIE SPECIALISTICHE PER FENOMENI DI CONDENSE - CERTIFICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI -CERTIFICAZIONE ENERGETICA- RICERCA CONDUTTURE INTERRATE- ANALISI TERMOGRAFICHE-PREZZI CONTENUTI EMAIL caso.gianfranco@virgilio.it caso.gianluca@virgilio.it

giovedì 20 marzo 2008

DECRETO MINISTERIALE 11/03/2008- G.U. n.66 del 18/03/2008

PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE CHE STABILISCE I NUOVI LIMITI DEI VALORI DI TRASMITTANZA, PER AVERE DIRITTO ALLA DETRAZIONE FISCALE DEL 55% ,PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER IL PERIODO 2008 - 2010.
- PARETI VERTICALI E ORIZZONTALI
- INFISSI
- CALDAIE A CONDENSAZIONE ED A BIOMASSE FINO AL 2009

CONSULTARE I LINK : http://www.edilportale.com/
http://www.uncsaal.it/privato/privato.HTM

NUOVI valori di trasmittanza anno 2009

ZONA climatica infissi coperture pareti verticali
A -----------------------4,6 -------0,38 ---------0,62
B -----------------------3,0 -------0,38 ---------0,48
C -----------------------2,6 -------0,38 ---------0,40
D -----------------------2,4 -------0,32 ---------0,36
E -----------------------2,2 -------0,30 ---------0,34
F -----------------------2,0 -------0,29 ---------0,33

sabato 8 marzo 2008

VALUTAZIONE DEI RISCHI SUI POSTI DI LAVORO

ANALISI DEI RISCHI SUI POSTI DI LAVORO -
- D. LGS. n. 81 del 09/04/2008 n. 101

Il Consiglio dei Ministri il 06.03.2008 ha discusso e approvato uno schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. La bozza , dopo l'esame delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, tornerà al Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. La bozza di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede pesanti sanzioni e nuovi adempimenti per le imprese; in particolare si prevede l'arresto ( in alcuni casi può essere trasformato in ammenda) in caso di mancata valutazione del rischio per le imprese che si trovano in un contesto pericoloso. Anche se l'aspetto delle nuove sanzioni sono importanti, non si può fare a meno di evidenziare alcuni limiti della nuova norma che molto probabilmente ridurranno la portata di questa misura legislativa, limitandola al solo effetto mediatico che avrà con ogni probabilità una non lunga durata nel tempo. Tutto questo sono per i seguenti motivi: in primo luogo, perché l'inasprimento delle sanzioni, in assenza di una adeguata attività di controllo sul territorio, avrà effetti assai limitati , soprattuttoi, ovvero più che altro repressivi nei confronti dei pochi "sfortunati" che incapperanno nelle sanzioni;- in secondo luogo perché il decreto sanziona la mancanza di analisi dei rischi, senza tenere in conto la bontà tecnica della suddetta analisi dei rischi, che è una complessa attività progettuale; l'esperienza, insegna che il problema sta proprio nella efficacia del suddetto documento, alcuni piani anche se presenti in azienda sono ben poco rispondente ai requisiti generali del comune buon senso tecnico.

Al fine di predisporre un piano di VALUTAZIONE DEL RISCHIO SERIO, nella propria azienda, metto a disposizione la mia esperienza Professionale.
- CONDOMINII
- AZIENDE CHIMICHE
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- LABORATORI CHIMICI
- AZIENDE DI TRASFORMAZIONI ALIMENTARI
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-
caso.gianfranco@tiscali.it


link utili per le AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI E NON SOLO


PER PRENDERE VISIONE SUGLI OBBLIGHI DERIVENTI DAL D.LGS. 626/1994 e dal D.Lgs n. 81 del 09/04/2008-G.U s.o. n.101 30/04/2008


VAI AL SEGUENTE LINK : http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=158#p6

PER PRENDERE VISIONE SUGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS 494/1996 VAI AL SEGUENTE LINK: http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=158#p9

PER PRENDERE VISIONE SULLE SANZIONI VAI AL SEGUENTE LINK: http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=158#p68

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TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO APPROVATO DAL CDM DEL 01.04.2008
D.LGS. 09/04/2008 N. 81 ( G.U. S.O. N. 101 del 30/04/2008)


http://www.edilportale.com/EdilNorme/popup.asp?IDDOC=10441

sabato 1 marzo 2008

OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

In vigore l'obbligo di certificazione energetica degli edifici , in assenza l'atto è nullo.



E' entrato in vigore l'obbligo della certificazione energetica. Il decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007 ed entrato in vigore il 2 febbraio 2007, stabilisce che a partire dal 1° luglio 2007 gli edifici esistenti, superiori a 1000 metri quadrati, che devono essere immessi nel mercato immobiliare, devono essere muniti di certificazione energetica.
DA SUBITO per le costruzioni che hanno avuto il permesso a costruire o DIA rilasciato dopo l' 08/10/2005

Dal 1° luglio 2008 è esteso l'obbligo anche per gli edifici sotto i 1000 metri quadrati, nel caso di compravendita dell’intero immobile.
Dal 1° luglio 2009 il certificato di efficienza energetica sarà obbligatorio anche per la compravendita dei singoli appartamenti.
L'attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, che deve essere redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza oneri aggiuntivi per il committente.

Dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio è necessario per accedere a sgravi fiscali o contributi pubblici finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici o degli impianti.

Dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del Dlgs 192/2005 sono sostituiti mentre l’allegato D (relativo all’integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici) è abrogato.
Questi allegati modificano le prescrizioni tecniche, cambiano i valori del fabbisogno di energia primaria limite per la climatizzazione invernale e i valori delle trasmittanze limite sono stati resi più restrittivi.
Vengono anticipati al 1° gennaio 2008 i livelli di isolamento termico attualmente previsti per il 1° gennaio 2009. Viene inoltre introdotto, dal 1° gennaio 2010, un livello di isolamento in grado di garantire la riduzione dei fabbisogni termici dei nuovi edifici del 20-25%.

Per tutti i nuovi edifici diventa obbligatorio l’uso di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di impianti fotovoltaici.

Agevolato l'uso di caldaie ad alta efficienza nelle zone climatiche più fredde, che sostituiranno i vecchi impianti di riscaldamento. Per gli immobili nuovi e nel caso di ristrutturazioni di edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri, sarà obbligatorio installare sistemi schermanti esterni, al fine di contenere il consumo energetico per il condizionamento.
Per le Regioni introdotto l'obbligo di considerare tra gli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le soluzioni necessarie all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare, per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

Infine, entro il 31 dicembre 2008 le regioni e le province autonome, in accordo con gli enti locali, predisporranno un programma di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare, finalizzato al conseguimento di ottimali risultati di efficienza energetica.


DETRAZIONE FISCALE 55% E 36% - Consulenze

SU RICHIESTA SI RILASCIANO CONSULENZE E PREVENTIVI DI SPESA PER AVERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI EMAIL caso.gianfranco@tiscali.it